Il disegno di legge noto come ddl Cirinnà, dal nome della senatrice prima firmataria dell’iniziativa, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 Febbraio 2016 ed ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento, oltre alla disciplina delle cc.dd. unioni civili (tra persone dello stesso sesso), contiene anche la regolamentazione delle convivenze di fatto, per tali intendendosi i rapporti tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, secondo la definizione data dall’art. 1, comma 36.
A norma del comma 50, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
La novità per gli avvocati.
Tra le novità introdotte dal disegno di legge, nella sua ultima formulazione, vi è la previsione, al comma 51, dell’obbligo di redigere il contratto, come pure le successive modifiche ovvero la risoluzione, in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 51).
Dunque, una prerogativa esclusiva in meno per i Notai ed un riconoscimento in più per l’Avvocatura, la quale ha così espresso il proprio apprezzamento:
Costituisce quindi un riconoscimento della funzione istituzionale e sociale dell’Avvocatura la circostanza che, secondo il testo approvato ieri dal Senato con la recente normativa sulle convivenze di fatto, agli avvocati siano stati affidate, come richiesto dal CNF, funzioni di estrema rilevanza come quella di contribuire, grazie alla scrittura privata da loro autenticata, alla redazione dei nuovi contratti di convivenza. Con il contributo e l’impegno dell’avvocatura potranno essere stipulati accordi formali e vincolanti idonei a tutelare i valori affettivi di tutte le persone ed in particolare dei più deboli.
(comunicato del CNF del 26 Febbraio 2016)
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