Ancora dubbi sul calcolo dei termini processuali stabiliti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. nella sua nuova formulazione introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 25, convertito con modificazioni in L. 14 maggio 2005, n. 80. Con ordinanza 21.2.2011 il Giudice Onorario del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, dott. Alessandro Minucci, affronta la questione della decorrenza dei termini e, respingendo un’eccezione di decadenza dalla prova sollevata da una delle parti, afferma il principio secondo il quale “la scadenza domenicale del 1° termine” fa “slittare di un giorno la decorrenza del secondo termine”.
Di seguito il testo del provvedimento.
Con ordinanza resa in sede di udienza del 5.11.2010, il Tribunale concedeva alle parti in causa i 3 termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. per depositare le memorie istruttorie (e i documenti), con decorrenza del giorno successivo rispetto a quello dell’udienza in parola.
Naturalmente, la formula usata dal Tribunale “con decorrenza da domattina” a proposito dei termini perentori riporta, per relationem, la invocata disposizione codicistica in materia (appunto, art. 183 c.p.c.), la quale prevede implicitamente (la Giurisprudenza è pacifica sul punto) che il conteggio dei termini di gg. 30 + 30 + 20 va calcolato dal giorno successivo rispetto a quello dell’udienza laddove detti termini venivano concessi.
In altre parole, che il Giudice scriva a verbale “con decorrenza da oggi“, o “da domattina“, o che non scriva niente sul punto, nulla muta nel concreto dal momento che – qualunque locuzione si usi – la sostanza comunque non muta: i termini perentori e, comunque, sia, decorrono da giorno successivo rispetto a quello dell’udienza.
Su tale impostazione in verità pacifica anche per la diffusa nomofilachia di merito, e venendo quindi al caso de quo agitur, posto che l’udienza di concessione del termine si è celebrata in data 5.11.2010, scrivere che il termine decorra “da oggi“, o “dall’udienza” (che, come detto, non si conta), o “da domattina“, o non precisare nulla in proposito riferendosi così implicitamente alla previsione codicistica, non determina alcun cambiamento in ordine alla decorrenza che è perentoria e che – come detto – inizia a maturare dal giorno successivo rispetto a quello dell’udienza medesima (appunto, dal 6.11.2010).
E quindi, contando il 6.11.2010 come primo giorno, il primo termine per deposito delle memorie istruttorie scadeva in data 5.12.2010 (domenica), con slittamento al successivo 6.12.2010; il secondo termine scadeva il 5.1.2011, mentre il terzo termine è spirato in data 25.1.2011.
E quindi, la 2^ memoria istruttoria attorea va ritenuta tempestivamente depositata non certo perché il termine decorrerebbe – secondo la errata interpretazione resa in udienza dall’istante – dal 7.11.2010, quanto piuttosto per il fatto che la scadenza domenicale del 1° termine ha fatto slittare di un giorno la decorrenza del secondo termine ex art. 183 c.p.c.
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