Ancora sull’utilizzo della giusta formula assolutoria, uno spunto ci viene recentemente offerto dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su fattispecie relativa ad omesso versamento I.V.A., sulla quale, come è noto, è intervenuto il legislatore, modificando, con l’art. 8 del D.Lgs. 24/09/2015 n. 158, l’art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000 nel senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad euro 250.000,00 per ciascun periodo di imposta (modifica che, in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, cod. pen., anche ai fatti posti in essere antecedentemente).
La formula da utilizzare nei casi di condotte ricadenti al di sotto del nuovo limite è «il fatto non sussiste» posto che, secondo il Supremo Collegio, “la soglia di rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore” (cfr. Cass. Sez. 3^ penale, sent. n. 16087/2016, che richiama SS.UU., n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, nonché, Sez. 3, n. 3098/16 del 05/11/2015, Vanni).
Lascia un commento