Con la diffusione delle transazioni on line e del correlato uso delle carte di debito o di credito per effettuare i pagamenti si sono moltiplicati i casi di addebiti non autorizzati o fraudolenti, riconducibili a tecniche sempre più sofisticate messe in atto dai moderni truffatori del web.
Nel caso in esame, il titolare di una comune postepay (carta prepagata commercializzata da Poste Italiane S.p.A.) si era trovato addebitato il considerevole importo di 1.800 Euro per presunte operazioni (da lui mai eseguite) sul sito della Snai – Porcari (noto portale di scommesse on line).
Il Giudice di Pace di Ischia, dott. Salvatore Carro, con sentenza n. 1351 del 18 maggio 2014, depositata in cancelleria il 2 luglio 2014, decidendo sulla domanda di restituzione degli importi addebitati, ha ritenuto che incombesse alla convenuta l’onere di provare la “legittimità” delle transazioni annotate in conto e le loro concrete modalità di esecuzione, mentre, in difetto di tale prova, l’assunzione di responsabilità per l’uso della carta da parte di terzi, posta a carico del titolare in forza del contratto sottoscritto, non potesse estendersi al tipo di addebiti in contestazione.
Pertanto, in accoglimento della domanda, ha condannato Poste Italiane S.p.A. a restituire le suddette somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’attore ha contestato alcuni addebiti effettuati dalla convenuta sulla carta prepagata postepay a lui intestata, deducendo di non aver mai chiesto o autorizzato i pagamenti addebitatigli, per un importo totale di Euro 1.806,00.
La convenuta ha prodotto un foglio “inquiry” da cui risulta che i contestati addebiti sono avvenuti per pagamenti on line alla www.snai.it – Porcari effettuati, sempre secondo la convenuta, mediante digitazione dei numeri della carta di credito in questione.
Ebbene, si tratta di affermazioni che l’attore, il quale nega di avere utilizzato la predetta “carta” per i pagamenti in questione, non può conoscere (con conseguente inapplicabilità dell’art. 115 c.p.c.) e che sono rimaste sfornite di prova. Ne deriva che la convenuta, pur avendone l’onere a fronte della specifica contestazione dell’attore, non ha dato alcuna dimostrazione della legittimità di tali pagamenti né delle loro modalità né è possibile presumere tali modalità in mancanza delle necessarie circostanze univoche di cui all’art. 2729 c.c. ovvero dei fatti noti attraverso i quali risalire al fatto ignoto. Del tutto irrilevanti, infatti, sono le generiche ipotesi formulate dalla convenuta (ad es. phishing, etc.) in relazione all’uso della carta in questione tanto più che si tratterebbe dell’uso dei codici trascritti su di essa piuttosto che della stessa nella sua integrità materiale. Pertanto, pur considerando che l’attore ha sottoscritto il contratto per la carta in questione assumendosi la responsabilità per l’uso della stessa da parte di terzi, non è possibile supporre che gli addebiti in questione rientrino in tale assunzione di responsabilità, non essendo noto né presumibile che gli stessi siano conseguenza dell’uso della carta in questione da parte di terzi ovvero dell’uso da parte di terzi dei relativi codici ottenuti mediante altri sistemi e/o anche, per ipotesi, mediante accesso alla banca dati della convenuta o di altri soggetti.
D’altra parte, la convenuta avrebbe potuto chiamare in causa il soggetto al quale avrebbe pagato le somme in questione (www.snai.it – Porcari secondo il prodotto foglio di inquiry, che non ha alcun rapporto con l’attore), al quale eventualmente chiedere ragione di tali addebiti visto che, secondo quanto dedotto dalla convenuta, vi sarebbe un terzo che avrebbe illecitamente utilizzato la carta di credito in questione (rectius, i numeri indicati sulla stessa), collegandosi mediante internet al soggetto che ha poi preteso il denaro dell’attore, rendendosi eventualmente rintracciabile attraverso i numeri identificativi dei collegamenti in rete.
Al di là di ogni ipotesi, resta il fatto che non v’è prova alcuna della legittimità degli addebiti in questione da parte della convenuta né che gli stessi siano conseguenza dell’uso della carta postepay da parte di terzi e rientrante nell’assunzione di responsabilità dell’attore, non potendo costui essere ritenuto eventualmente responsabile, per esempio, di un uso dei suoi codici non derivante da una scorretta custodia della sua carta postepay ovvero per un abuso degli stessi relativamente al quale nulla avrebbe potuto fare.
In conseguenza, la convenuta deve essere condannata a restituire all’attore le somme addebitategli, oltre interessi su tali somme progressivamente rivalutate, quale maggior danno subito – contrattualmente risarcibile – ed in considerazione del fatto che si tratta di un debito di valuta oltre che della notoria svalutazione della moneta, dal 28/11/2012 alla data della presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza adeguatamente al valore della causa ed all’attività svolta.
P.Q.M.
il Giudice di Pace, contrariis reiectis:
1) dichiara che la convenuta ha ingiustificatamente addebitato all’attore le somme di cui in premessa, nell’ambito del rapporto contrattuale avente ad oggetto la carta postepay rilasciata all’attore stesso;
2) condanna la Poste Italiane S.p.A. al pagamento, in favore di C****, di € 1.806,00 oltre interessi legali da calcolarsi su tale somma progressivamente rivalutata dal 28/11/2012 alla data della presente sentenza;
3) condanna la Poste Italiane S.p.A. al rimborso delle spese di lite in favore dell’attore che si liquidano in € 100,00 per spese ed in € 1,205,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al difensore di C****.
La presente sentenza è esecutiva come previsto dalla legge.
Così è deciso in Ischia il giorno 18/5/2014.
Il Giudice di Pace
Dott. Salvatore Carro
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
– 2 LUG 2014
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