In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la Corte di Cassazione (sentenza n. 13770 del 12 giugno 2009, Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D’Ascola), ha affermato il seguente principio di diritto:
la responsabilità solidale della persona giuridica – o dell’ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consente di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i casi in cui il soggetto sia legato alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta), a condizione, però, che l’attività pubblicitaria sia sicuramente riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione (rimasto ignoto nella specie) ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne tratto giovamento.
Con la sentenza in esame, la Corte ha annullato la decisione del Giudice di Pace di Roma che, nel rigettare l’opposizione proposta da una società nei confronti della quale il Comune aveva irrogato una sanzione amministrativa per violazione delle norme comunali sull’affissione e la pubblicità, rilevava che fondatamente la società opponente era stata ritenuta solidalmente responsabile, con l’autore materiale rimasto ignoto, della affissione su un cassonetto della spazzatura di un manifesto contenente il nome della società e il numero di telefono.
Non avete detto quali sono i termini di prescrizione delle sanzioni e dei diritti sulle affissioni abusive. SONO DI CINQUE ANNI COME PER LE MULTE?
Guido Ceruti – tel. 333-7640705 e-mail [email protected]
Se lo sapete, potreste comunicarmelo?
Alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione il D.Lgs. n. 507 del 1993 rimanda alle norme contenute nelle sezioni 1^ e 2^ del capo 1^ della L. 24 novembre 1981, n. 689. Dunque, il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Salva, ovviamente, la verifica della sussistenza di atti interruttivi. Cordialità.