La Corte di Cassazione (Sezione Terza Penale, Presidente A. Teresi, Relatore G. Andreazza), con sentenza n. 2886 del 28 novembre 2013 – depositata il 22 gennaio 2014, ha affermato che è ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato, non rientrando tale servizio tra quelli riservati in via esclusiva a Poste Italiane dalla norma dell’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
Premesso che il principio del favor impugnationis comporta che le ipotesi di riserva esclusiva in oggetto debbano essere tassativamente interpretate con esclusione di ogni possibile estensione in via anche solo analogica va rilevato come la spedizione di cui all’art. 583 c.p.p. sia atto concettualmente diverso da quello della “notificazione a mezzo posta di atti giudiziari”, risolvendosi, appunto, in una “spedizione” sia pure a mezzo posta volta a far pervenire non ad una controparte, bensì all’ufficio giudiziario (nella specie il giudice a quo) l’atto di gravame. Una conferma di ciò, del resto, la si può trarre dal fatto che la “notificazione della impugnazione”, disciplinata dal successivo art. 584 c.p.p., riguarda unicamente il caso in cui l’atto di impugnazione, una volta pervenuto presso il giudice della sentenza impugnata, viene, appunto, notificato alle parti private senza ritardo, da ciò derivando come la distinzione tra “spedizione” della impugnazione e “notificazione” della impugnazione sia ben presente anche allo stesso legislatore.
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