Nel corso di una prova a quiz , nell’ambito di una procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado di Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza per l’anno 2006, un candidato viene sorpreso a consultare delle “annotazioni” che deteneva vergate sul palmo della mano, in violazione dell’art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994, nr. 487, e, per l’effetto, escluso dalla procedura stessa. Proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione, il T.A.R. del Lazio, 2^ sezione, con sentenza nr. 7721/2009 del 29 aprile/31 luglio 2009, lo accoglie. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza propongono appello. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), con sentenza n. 980 del 24 gennaio/23 febbraio 2012, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. I Giudici di Palazzo Spada sottolineano la irrilevanza ai fini del decidere della circostanza, su cui anche in primo grado aveva insistito la parte privata, secondo cui in concreto nessuna copiatura vi era stata in quanto all’atto dell’esclusione il candidato non aveva ancora apposto alcuna risposta ai quiz a risposta multipla: il precitato art. 13 del d.P.R. nr. 487 del 1994 riconnette l’esclusione dalla prova concorsuale non già ad un’effettiva e conclamata copiatura, ma al semplice fatto della violazione al divieto di portare con sé “appunti manoscritti” di qualsiasi genere, indipendentemente dall’uso che poi in concreto se ne faccia.
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Info Gioacchino Celotti
Iscritto dal 2000 all'Albo degli Avvocati. Toga d'onore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Lawyer in the land of no Justice.
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