La Corte di Cassazione, 6^ Sezione penale, con la sentenza n. 2618 depositata il 21 Gennaio 2016, ha affermato il principio secondo cui, ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, va accertata l’offensività della condotta in concreto, che sussiste quando la pianta ha un’effettiva ed attuale capacità drogante.
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Legge Pinto e termine per deposito dei documenti
Un ricorso per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la durata irragionevole di una causa civile, viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello adita per l’incompletezza e l’inidoneità della documentazione depositata. L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5-ter legge n. 89/01 viene respinta dalla stessa Corte, in composizione collegiale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22763 del 6 novembre 2015, cassa il decreto impugnato, ritenendo la domanda ammissibile. [Leggi di più…]
Equa riparazione e indagini preliminari
La Corte costituzionale, con sentenza n. 184 depositata il 23 luglio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. [Leggi di più…]
Un velo pietoso sulle macerie della Giustizia
E’ bastato scattarne una foto e pubblicarla su Facebook, e poi su Twitter, per rendere l’avviso della dottoressa Cozzolino virale, come si direbbe nel linguaggio social. I principali quotidiani (locali e nazionali) hanno riportato la notizia, in realtà relegabile a mera nota di colore, ma ciò è bastato a porre, sia pure per un effimero istante, alla ribalta la nostra sezione distaccata. Un’Istituzione che merita rispetto, sembrerebbe scritto in quell’avviso, anche se ridotta a brandelli, mal funzionante, abbandonata a se stessa. Anche se prossima alla fine e agonizzante. Quel Giudice si è limitato a pretendere da tutti rispetto per il Luogo ove si amministra la Giustizia, in nome del Popolo italiano. Non importa se in condizioni da terzo mondo, compiendosi una quotidiana corsa a ostacoli, nell’indifferenza colpevole di molti. E’ pur sempre un’Istituzione che impone osservanza delle regole, quelle formali. Nonostante stia cadendo a pezzi e l’etichetta serva solo a preservare integra la facciata di un edificio in disfacimento. E a coprire altro che non fa notizia. Stendiamo dunque un velo pietoso, ma di seta, sulle macerie della Giustizia.
Ischia, diciamo addio alla sezione distaccata
Indebito arricchimento, non necessaria prova della utilità
La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificati trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell’ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare – e il giudice deve accertare – il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.
Il principio è stato sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a composizione di un contrasto, con la sentenza 26 maggio 2015, n. 10798.
Il deserto della giustizia
Operai erano intenti ad ultimare il tracciato destinato, almeno nelle intenzioni progettuali, ad ospitare i cavi in fibra ottica che andranno a sostituire quelli telefonici obsoleti, connettendo in modalità ultra veloce la Sezione Distaccata di Ischia al resto del mondo. Mi hanno strappato un sorriso amaro. Martedì scorso nelle cancellerie della provvisoriamente ripristinata Sezione non c’era anima viva. L’unica addetta in servizio è stata avvistata per qualche minuto, poi è svanita nel nulla, inghiottita nel buco nero della mala giustizia. E lì tutti ad aspettare, come fosse l’ultima occasione. La sezione è destinata a svanire anch’essa, con i suoi cancellieri metafisici, le sue stanze deserte, il cimitero di faldoni mai ritrovati, risucchiata da una geografia che tutto cancella. Eppure saremo connessi al mondo, in modalità da capogiro, aggrappàti ad una fibra che trasporta dati e misteri dell’ennesimo non senso all’italiana.
Ischia, timidi segnali di ripresa
Sono riprese oggi, dopo la pausa feriale, le attività di udienza presso la Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli. Per chi si fosse perso qualche passaggio, la Sezione era stata dapprima soppressa a decorrere dal 14 settembre 2013 per effetto della entrata in vigore del Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (e il Ministro della Giustizia, con decreto emesso ai sensi dell’art. 8 dello stesso D.lgs., aveva autorizzato l’utilizzo per un anno della struttura della soppressa articolazione territoriale per lo smaltimento dei giudizi civili pendenti); quindi, è stata ripristinata, fino al 31 dicembre 2016, con il D.Lgs. 19.2.2014, n. 14, recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. [Leggi di più…]
Addebiti su postepay non autorizzati, il Giudice condanna Poste Italiane
Con la diffusione delle transazioni on line e del correlato uso delle carte di debito o di credito per effettuare i pagamenti si sono moltiplicati i casi di addebiti non autorizzati o fraudolenti, riconducibili a tecniche sempre più sofisticate messe in atto dai moderni truffatori del web.
Nel caso in esame, il titolare di una comune postepay (carta prepagata commercializzata da Poste Italiane S.p.A.) si era trovato addebitato il considerevole importo di 1.800 Euro per presunte operazioni (da lui mai eseguite) sul sito della Snai – Porcari (noto portale di scommesse on line).
Il Giudice di Pace di Ischia, dott. Salvatore Carro, con sentenza n. 1351 del 18 maggio 2014, depositata in cancelleria il 2 luglio 2014, decidendo sulla domanda di restituzione degli importi addebitati, ha ritenuto che incombesse alla convenuta l’onere di provare la “legittimità” delle transazioni annotate in conto e le loro concrete modalità di esecuzione, mentre, in difetto di tale prova, l’assunzione di responsabilità per l’uso della carta da parte di terzi, posta a carico del titolare in forza del contratto sottoscritto, non potesse estendersi al tipo di addebiti in contestazione.
Pertanto, in accoglimento della domanda, ha condannato Poste Italiane S.p.A. a restituire le suddette somme. [Leggi di più…]