Nuova interessante pronuncia della Corte di Cassazione (sezione V penale, sentenza 30 ottobre 2013 – 12 marzo 2014, n. 11895, Presidente Dubolino– Relatore Lignola) in tema di applicabilità al blog della disciplina del sequestro preventivo. Dopo aver richiamato i precedenti arresti giurisprudenziali relativi alla possibilità di sequestro preventivo di un sito web, con i quali era stata più volte affermata la piena compatibilità della misura cautelare con il bene immateriale, non potendo negarsi che ad un sito internet possa attribuirsi una sua “fisicità”, ovvero una dimensione materiale e concreta, i Giudici del Supremo Collegio sottolineano la particolarità del caso in cui il sito sottoposto a sequestro contenga un blog [Leggi di più…]
Assemblea dell’Associazione Forense Isola d’Ischia
Alle ore 11,00 in prima convocazione ed ore 12,00 in seconda convocazione, è convocata in Ischia alla Via M. Mazzella, presso il Palazzo di Giustizia, per il giorno 19 ottobre 2012, l’assemblea straordinaria dell’Associazione Forense Isola d’Ischia, aperta a tutti gli Avvocati e Praticanti Avvocati del Foro di Ischia, con il seguente ordine del giorno: [Leggi di più…]
La Sezione Distaccata di Ischia verso la soppressione
l’insularità sarà certamente uno dei criteri da valutare come eccezione all’applicazione dei criteri generali: Lipari, Pantelleria, l’Isola d’Elba, l’isola d’Ischia sono tutti posti dotati di insularità e di grandi difficoltà di collegamento su cui si dovrà fare un lavoro particolare di approfondimento.
Così si esprimeva il dottor Luigi Birritteri, capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, il 1° febbraio 2012, nel corso di una audizione in Commissione Giustizia alla Camera. Quel lavoro di approfondimento deve avere portato nella direzione opposta a quella che il criterio della insularità suggeriva ragionevolmente di percorrere, se sono fondate le voci di questi giorni (confermate peraltro dallo stesso Birritteri), che vogliono la sezione distaccata di Ischia destinata alla soppressione. Sarà interessante conoscere i ragionamenti utilizzati per arrivare a questa decisione, che si percepisce subito come ottusa e contraddittoria.
Genitore naturale e illecito endofamiliare
La violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario costituzionalmente garantiti (art. 2 e 30 Cost.), comporta la sussistenza di un illecito civile, trovando l’illecito endofamiliare sanzione non soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma anche nell’obbligo di risarcimento dei danni non patrimoniali, sancito dall’art. 2059 cod. civ.
In particolare, il disinteresse dimostrato verso il figlio dal genitore naturale, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina un vulnus dalle conseguenze rimarchevoli ed ineliminabili a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano tutela nella Carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento.
Né la pronuncia di riconoscimento della paternità naturale o la proposizione della relativa domanda costituiscono presupposti della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione, in quanto l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio sorge con la nascita del medesimo.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore P. Campanile), con la sentenza n. 5652 del 10 aprile 2012.
Reingresso dell’espulso, non è reato se avviene oltre i cinque anni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12220 del 13 marzo 2012 – depositata il 2 aprile 2012 (Sezione Prima Penale, Presidente P. Baldovagni, Relatore U. Zampetti), facendo applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha acquisito diretta efficacia nell’ordinamento nazionale a partire dal 25 dicembre 2010 per mancato adeguamento, ha ritenuto, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011, El Dridi, che non sia più previsto come reato il reingresso nel territorio dello Stato del soggetto già espulso e che abbia a verificarsi oltre il termine di cinque anni dall’avvenuta espulsione, perché la norma incriminatrice di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è in contrasto, nella parte in cui fissa in dieci anni la durata del divieto, con l’art. 11, par. 2, della citata direttiva, secondo cui la durata del divieto non può superare i cinque anni.
Conversione del rapporto a termine e criteri di liquidazione dell’indennità
In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 configura una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l’indennità va liquidata, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivo del lavoratore, trattandosi di indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel “periodo intermedio” (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione).
Il principio, coerente con l’interpretazione che della nuova disciplina ha fornito la Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli – Relatore V. Nobile, con la Sentenza n. 3056 del 29 febbraio 2012.
Roma, manifestazione del 15 marzo: gli avvocati di Ischia ci sono
Si preannuncia nutrita la presenza degli avvocati isolani alla manifestazione del 15 marzo a Roma. Il Foro di Ischia si sta distinguendo per la sua partecipazione attiva e convinta alle iniziative di protesta contro quella che è stata definita la rottamazione della Giustizia. Alle condivisibili ragioni del dissenso nei confronti delle scelte di questo Governo tecnico già espresse dai vertici dell’avvocatura napoletana, si aggiungono i fondati timori di vedere soppresso un presidio giudiziario fondamentale per l’intera comunità isolana. Ancora una volta, è l’Associazione Forense Isola d’Ischia a suonare la carica, per bocca del suo battagliero Segretario:
Ebbene, per usare le parole del nostro Presidente Avv. Francesco Caia, il 15.3.2012 il Paese dovrà vederci e lo stesso ministro, affacciandosi alle finestre del Palazzo di Via Arenula, vedrà un esercito di Avvocati in Toga schierato in difesa della libertà e della democrazia. Noi ci saremo.
Sulla cessazione della materia del contendere
Una recente sentenza della 5^ Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la n. 1258 del 28 febbraio/5 marzo 2012, ci fornisce lo spunto per illustrare i presupposti di applicabilità, in sede processuale, dell’istituto – di creazione giurisprudenziale, ora disciplinato dall’art. 34, co. 5, c.p.a. – della cessazione della materia del contendere, tracciando i profili differenziali rispetto alla mera declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
Sulla base della disposizione sopra citata, qualora la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio il giudice deve dichiarare, con sentenza di merito, cessata la materia del contendere. Tale statuizione postula che siano accaduti nel corso del giudizio “fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestata la reale sparizione dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio”.
In sintesi, prosegue il Consiglio di Stato:
la cessazione della materia del contendere può essere prospettata come causa estintiva del processo, nel merito, solo quando la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita cui aspira, ha trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite, e ciò indipendentemente dal carattere annullatorio del giudizio.
E’ decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
In tal caso il giudicato, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, ha l’attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formato.
Sul divieto di formulare domande suggestive
Nonostante il divieto di formulare al testimone domande suggestive sia dalla legge espressamente previsto con riferimento alla sola parte che ha chiesto la citazione del teste, lo stesso deve tuttavia applicarsi a tutti i soggetti che intervengono nell’esame testimoniale, operando, ai sensi del comma 2 dell’art. 499 cod. proc. pen., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possano nuocere alla sincerità della risposta e dovendo anche dal giudice essere assicurata in ogni caso la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale, Presidente G. De Maio, Relatore A. M. Lombardi), con la sentenza n. 7373 del 18 gennaio/24 febbraio 2012, relativamente, in particolare, alla assunzione della testimonianza di una minorenne su fatti concernenti la responsabilità del padre. La Suprema Corte ha altresì precisato, richiamando un precedente della stessa sezione, che a maggior ragione tali divieti e precauzioni devono essere osservati allorquando si procede all’esame diretto di un teste che sia minore, in quanto, se da un lato si può affermare che i bambini non tendono a mentire consapevolmente, dall’altro deve tenersi conto che gli stessi presentano modalità relazionali orientate in senso imitativo e adesivo e risultano, perciò, influenzabili dalle suggestioni che possono essere insite nelle domande degli adulti e tendono a formulare rispote che ne assecondino le richieste.