Richiamando precedenti della stessa sezione lavoro, la Corte di Cassazione, con sentenza 8 marzo 2012, n. 3625, ribadisce il principio secondo cui, nel contratto di formazione e lavoro – previsto dall’art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (come successivamente modificato con D.L. n. 108 del 1991, convertito con la legge n. 169 del 1991) – l’addestramento pratico finalizzato all’acquisizione da parte del lavoratore della professionalità necessaria all’immissione nel mondo del lavoro costituisce parte integrante della causa del contratto stesso. In mancanza di tale presupposto, dunque, non è integrata la fattispecie del contratto di formazione e lavoro, il quale prevede, a fronte della prestazione di lavoro, l’obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all’acquisizione della professionalità necessaria per una definitiva immissione del giovane nel mondo del lavoro.
Annotazioni sul palmo della mano, legittima la esclusione del candidato
Nel corso di una prova a quiz , nell’ambito di una procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado di Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza per l’anno 2006, un candidato viene sorpreso a consultare delle “annotazioni” che deteneva vergate sul palmo della mano, in violazione dell’art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994, nr. 487, e, per l’effetto, escluso dalla procedura stessa. Proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione, il T.A.R. del Lazio, 2^ sezione, con sentenza nr. 7721/2009 del 29 aprile/31 luglio 2009, lo accoglie. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza propongono appello. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), con sentenza n. 980 del 24 gennaio/23 febbraio 2012, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. I Giudici di Palazzo Spada sottolineano la irrilevanza ai fini del decidere della circostanza, su cui anche in primo grado aveva insistito la parte privata, secondo cui in concreto nessuna copiatura vi era stata in quanto all’atto dell’esclusione il candidato non aveva ancora apposto alcuna risposta ai quiz a risposta multipla: il precitato art. 13 del d.P.R. nr. 487 del 1994 riconnette l’esclusione dalla prova concorsuale non già ad un’effettiva e conclamata copiatura, ma al semplice fatto della violazione al divieto di portare con sé “appunti manoscritti” di qualsiasi genere, indipendentemente dall’uso che poi in concreto se ne faccia.
Astensione dalle udienze, come aderire
A proposito delle prossime giornate di astensione, l’altro giorno un collega faceva notare, utilizzando un’immagine suggestiva, che la nostra è l’unica categoria di “lavoratori” a dover “timbrare il cartellino” per poter esercitare il proprio “sacrosanto diritto di sciopero”. Si riferiva all’onere di dichiarare a verbale, e, dunque, materialmente presenti in udienza, la volontà di aderire all’astensione. In realtà, l’applicazione alla classe forense delle categorie concettuali proprie delle dinamiche sindacali appare quantomeno discutibile. Ma, comunque, un modo alternativo per manifestare validamente la propria volontà adesiva, senza necessariamente vedersi costretti a presenziare all’udienza, esiste ed è contemplata dall’art. 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, rubricato Effetti dell’astensione:
1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche’ non obbligatoria, affinche’ sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreche’ agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.
Trattasi pur sempre di adempimenti da porre in essere, ma, almeno, il collega eviterà di timbrare il suo cartellino…
Medici specializzandi, irretroattiva la nuova disciplina della prescrizione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla applicabilità della nuova disciplina sulla prescrizione introdotta dalla legge di stabilità 2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012 in tema di danno da omesso recepimento delle direttive CEE sui compensi dei medici specializzandi, con la sentenza 1850 del 8 febbraio 2012 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari – Estensore R. Mancino) ha affermato il principio secondo cui, la norma introdotta dall’art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 cod. civ., vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, poiché essa non evidenzia i caratteri della norma interpretativa, idonei a sottrarla al principio di irretroattività; ne consegue che, per i fatti anteriori alla novella, opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell’inadempimento contrattuale.
Astensioni a marzo, il CdO di Napoli aderisce
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, nella seduta del 28 febbraio 2012, preso atto del deliberato dell’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana del 23 febbraio 2012, ha deliberato di aderire all’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria per i giorni 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 marzo 2012.
Domanda di liquidazione onorari, giudice monocratico o collegiale?
Con ordinanza interlocutoria n. 2476 del 21 febbraio 2012, la 2^ sezione civile della Corte di Cassazione (Presidente O. Schettino, Relatore E. Bucciante), ha rimesso alle Sezioni Unite la questione – su cui si è ravvisato un contrasto fra le sezioni semplici, ove la domanda sia stata proposta in via monitoria – se il ricorso proposto dall’avvocato per la liquidazione del suo onorario debba essere deciso dal tribunale in composizione collegiale, come dispone la lettera dell’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e discende dalla natura camerale del procedimento, oppure dal giudice monocratico, atteso che la controversia non rientra fra i giudizi con riserva di collegialità, di cui all’art. 50-bis cod. proc. civ.
Avvocati, si radicalizza la protesta
L’Assemblea dell’O.U.A. del 23 febbraio 2012 decide di radicalizzare la protesta: le giornate di astensione dalle udienze già programmate per il prossimo mese di marzo diventano otto: dal 15 al 23. Per il giorno 15 marzo indetta una manifestazione nazionale a Roma davanti al Ministero della Giustizia. Deciso inoltre il blocco totale delle attività giudiziarie con sciopero bianco e autosospensione dalla funzioni di avvocato, dal gratuito patrocinio e dalla difesa d’ufficio.
Il testo del comunicato stampa dell’O.U.A. si può scaricare qui.
Revoca assegnazione casa familiare, per il rilascio non necessario apposito ordine
Nell’ambito di un processo di separazione giudiziale dei coniugi, il Tribunale, con la sentenza che definisce il giudizio, revoca l’assegnazione della casa familiare alla moglie, modificando la precedente ordinanza presidenziale che aveva disposto tale assegnazione.
Sorge la questione se la revoca dell’assegnazione – disposta con provvedimento presidenziale o del giudice o, come nel caso di specie, con sentenza – sia o meno titolo idoneo per l’esecuzione, quando non contenga esplicitamente la condanna al rilascio.
La Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile, Presidente G. B. Petti, Relatore G. Carluccio), con sentenza n. 1367 del 31 gennaio 2012, risolve la questione affermando il seguente principio di diritto:
la natura speciale del diritto di abitazione della casa familiare, che non esiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non è titolare dello stesso (nel caso dell’attribuzione) e che, quando smette di esistere con la revoca, determina una situazione uguale e contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamento dello stesso, consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato, proprio perché la condanna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato.
In vigore le modifiche al codice di procedura civile
In vigore da oggi le modifiche al codice di procedura civile introdotte dal Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212 (convertito con Legge 17 febbraio 2012, n. 10, pubbl. G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2012) recante “Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile“.
Tra le novità, la facoltà per le parti di stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non superi € 1.100,00 e la previsione che, in tali cause, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.