Una curiosità, sfogliando le statistiche di questo sito, la cui fondazione risale ormai ad oltre 15 anni fa: l’articolo più letto in assoluto è quello relativo a un quesito posto da un utente sulla rilevanza penale dello sputo (“La vicina di casa, dopo avermi aggredito verbalmente dicendomene di tutti i colori, si è avvicinata e mi ha sputato in faccia. Posso querelarla?“).
[Leggi di più…]Procura alle liti, la Sezioni Unite risolvono il contrasto
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza e già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici – con la sentenza 19 gennaio 2024 n. 2075 hanno affermato il seguente principio:
«In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso».
[Leggi di più…]Equa riparazione e giudizio di Cassazione, si pronuncia la Corte costituzionale
La Corte d’appello di Firenze, sezione quarta civile, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione, in favore di chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata di un processo, all’esperimento del rimedio preventivo consistente nel deposito, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, di un’istanza di accelerazione almeno due mesi prima che sia trascorso il termine di cui all’art. 2, comma 2-bis, della medesima legge.
Con la sentenza n. 142 depositata il 13 luglio 2023, la Corte costituzionale ha giudicato non conforme ai parametri costituzionali evocati (artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU) la previsione secondo la quale l’omesso deposito dell’istanza condiziona la stessa ammissibilità della domanda di equa riparazione.
La mancata presentazione di tale istanza – ha ritenuto la Corte – può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non quale condizione di ammissibilità della domanda stessa.
Garanzia R.C.A. opera anche su aree private
Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, con la sentenza 30 luglio 2021 n. 21983, hanno affermato che, ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Attesa l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione – ha affermato la Corte – nonché del tipo di uso che del mezzo si faccia, è l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del <<numero indeterminato di persone>>, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.
Equa riparazione, ancora una pronuncia della Corte costituzionale
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, in relazione agli artt. 1-ter, comma 2, e 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 777, lettere a), b) e m), della legge n. 208 del 2015, «nella parte in cui, con riferimento ai processi penali la cui durata al 31 ottobre 2016 non ecceda i termini ragionevoli previsti dall’art. 2, comma 2-bis, e a quelli non ancora assunti in decisione alla stessa data, sancisce l’inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito il rimedio preventivo consistente nel depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i detti termini».
Il deposito dell’istanza di accelerazione nel processo penale – si legge nella motivazione della sentenza n. 175 del 30 luglio 2021 – pur presentato come diritto alla stregua dell’art. 1-bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001, opera, piuttosto, come un onere, visto che il mancato adempimento, in base al comma 1 del successivo art. 2, comporta l’inammissibilità della domanda di equa riparazione. Tuttavia, la presentazione dell’istanza, che pur deve intervenire almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini ragionevoli fissati per ciascun grado dall’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l’ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio, come chiarisce il comma 7 dell’art. 1-ter della stessa legge, in base al quale restano fermi, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, i criteri dettati dall’art. 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
In tal senso, l’istanza di accelerazione prevista dalle norme censurate, quale facoltà dell’imputato e delle altre parti del processo penale, non rivela efficacia effettivamente acceleratoria del giudizio, atteso che questo, pur a fronte dell’adempimento dell’onere di deposito, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di ragionevole durata, senza che la violazione dello stesso possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità della parte. La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo penale può eventualmente assumere rilievo ai fini della determinazione della misura dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non deve condizionare la proponibilità della correlativa domanda.
Notifica a mezzo posta, le Sezioni Unite sulla prova del perfezionamento
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, con la sentenza n. 10012 depositata in data odierna, hanno affermato il seguente principio di diritto:
Qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Ricorso per Cassazione e attestazione di conformità della sentenza impugnata
Con ordinanza del 18 febbraio 2021, n. 4401, confermando i propri precedenti sulla questione sottoposta al suo esame, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Suprema Corte può essere redatta, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della L. n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore (Sez. 6 – 3, n. 10941 del 08/05/2018, Rv. 648805 – 01; conf. Sez. 1 -, n. 6907 del 11/03/2020, Rv. 657478); per contro, una volta conferita la procura speciale a ricorrere per cassazione, il precedente difensore non può più ritenersi “munito di procura”, e non può di conseguenza attestare la conformità all’originale del provvedimento impugnato.
Incompatibili con la Costituzione i Giudici ausiliari in Corte di Appello
Sono incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d’appello. Le quali, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l’arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali.
È quanto si legge nella sentenza n. 41 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso) con cui ha Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dalla terza sezione civile della Cassazione nell’ambito di due giudizi aventi ad oggetto altrettanti ricorsi contro sentenze diCorte d’appello emesse da un collegio composto anche da un giudice onorario ausiliario.
Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 17 marzo 2021
Impugnativa trasferimento, anche il ricorso cautelare impedisce la decadenza
Il ricorso cautelare contro il trasferimento o altri atti del datore di lavoro (compreso il licenziamento) è idoneo a impedire, se proposto nel prescritto termine di 180 giorni, la decadenza prevista dall’articolo 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, al pari del ricorso ordinario e della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 212 depositata oggi (relatore il giudice Giovanni Amoroso), accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla sezione lavoro del Tribunale di Catania.
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