In tema di ripetizione di somme indebitamente pagate (interessi ed altro), la prima sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla questione relativa alle modalità con le quali deve essere formulata, per essere ammissibile, l’eccezione di prescrizione da parte della banca.
[Leggi di più…]Omesso versamento delle ritenute e vincolo solidale: la pronuncia delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, pronunciando ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., hanno affermato che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
La Sezione semplice, cui era stato assegnato il ricorso, aveva ravvisato un contrasto tra talune decisioni anteriori, che avrebbero escluso l’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito (Cass. Sez. I n. 13664 del 1999; Cass. sez. I n. 12991 del 1999) e la successiva giurisprudenza, che avrebbe invece costantemente affermato il principio opposto (Cass. sez. VI-T n. 12076 del 2016; Cass. sez. VI-T n. 9933 del 2015; Cass. sez. trib. n. 19580 del 2014: Cass. sez. trib. n. 23121 del 2013; Cass. sez. trib. n. 8653 del 2011; Cass. sez. trib. n. 14033 del 2006).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019, osservando che la tesi della solidarietà è stata tradizionalmente fondata sul presupposto che l’obbligazione del versamento fosse unica, sia per il sostituto, sia per il sostituito e che, alla stessa, fosse perciò <<in origine>> tenuto in via solidale anche il sostituito, in applicazione dell’art. 1294 c.c., ha ritenuto di non condividere tale orientamento, sottolineando che la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, sia espressamente condizionata (anche dalla legge: art. 35 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602) alla circostanza che non siano state operate le ritenute.
Interruzione linea telefonica, risarcibile il danno non patrimoniale
Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott. Caccese, pronunciandosi in grado di appello* su una domanda risarcitoria formulata da un utente privato che aveva lamentato la interruzione della linea per la durata di 19 giorni consecutivi.
[Leggi di più…]Irregolarità urbanistica e nullità degli atti di trasferimento
La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione delle questioni, oggetto di contrasto, circa la natura formale o sostanziale della nullità degli atti di trasferimento di diritti reali su immobili, prevista dagli artt. 17, comma 1 e 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (e, attualmente, dall’art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001), nonché circa la nozione di irregolarità urbanistica rilevante ai fini della declaratoria della nullità suddetta. [Leggi di più…]
Le Sezioni Unite sulla funzione dell’assegno di divorzio
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, con la sentenza n. 18287, depositata in data odierna, hanno stabilito che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.
Precisa la sentenza che, ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
La sentenza sottolinea infine che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.
(comunicato stampa)
La C.T.U. contabile in materia di anatocismo
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 6^ civile, 1° giugno 2018, n. 14074) in tema di limiti alla ammissibilità della Consulenza Tecnica d’Ufficio per la rideterminazione del saldo del conto corrente in ipotesi di accertata invalidità della pattuizione degli interessi.
La questione giuridica devoluta alla Suprema Corte atteneva alla possibilità di far ricorso alla C.T.U. ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente in un giudizio finalizzato all’accertamento e alla rettifica del saldo. [Leggi di più…]
Equa riparazione, ricorso proponibile anche in pendenza del giudizio presupposto
Con sentenza n. 88 depositata in data odierna, la Corte costituzionale, pronunciandosi nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) – come sostituito dall’art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – promossi dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanze del 2016 e 2017, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
La Cassazione sull’associazione con finalità di terrorismo internazionale
I propositi di partire per combattere “gli infedeli”, la vocazione al martirio, l’opera di indottrinamento possono costituire elementi da cui desumere, quantomeno in fase cautelare, i gravi indizi di colpevolezza per il reato di “partecipazione” all’associazione di cui all’art. 270 bis cod. pen. a condizione che vi siano elementi concreti che rivelino l’esistenza di un contatto operativo che consenta di tradurre in pratica i propositi di morte.
È necessario che la condotta del singolo si innesti nella struttura, cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e consapevole tra la struttura e il singolo.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, VI sezione penale, con la sentenza 29 marzo 2018 n. 14503.
Diversamente – ha aggiunto la Suprema Corte – si rischia di considerare “partecipi” all’associazione internazionale Isis anche coloro che con lo Stato Islamico non hanno nessun contatto – la cui esistenza è ignota al gruppo “madre”- i cui rapporti con questa sono limitati alla mera condivisione di informazioni mediante i più diffusi social network.
In definitiva, la “partecipazione” all’associazione internazionale “non può prescindere dalla esistenza di un contatto reale, non putativo, non eventuale, non meramente interiore, con chi a quella associazione è stabilmente legato perché partecipe della cellula madre“.
E, ancora, secondo la Corte:
In astratto, la chiamata al jihad può essere onorata anche attraverso condotte individuali, autonome e scisse da ogni contatto, anche solo informativo, con qualsiasi struttura ovvero sulla base di un gruppo che opera sul territorio ma che, tuttavia, non abbia rapporti con quello “madre” internazionale; in tale ultimo caso si può in astratto configurare la partecipazione, ai sensi dell’art. 270 bis cod. pen., ad una organizzazione con finalità di terrorismo, quella – per cosi dire – “locale”, ma da tale partecipazione non può farsi discendere automaticamente la partecipazione all’associazione internazionale Isis, in assenza di accertamenti ulteriori.