L’obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea dev’essere conciliato con il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene. Pertanto, i giudici italiani, in procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA, non sono tenuti a disapplicare le norme nazionali sulla prescrizione (sulla base della sentenza Taricco) se ciò contrasta con il suddetto principio. [Leggi di più…]
Permesso di soggiorno anche allo straniero convivente di fatto
In materia di rilascio di permesso di soggiorno a straniero extracomunitario, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, III Sezione, con sentenza del 31 ottobre 2017, n. 5040, ha così statuito:
E’ illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, opposto allo straniero extracomunitario in considerazione della mancanza di un reddito minimo idoneo al suo sostentamento sul territorio nazionale se, nonostante la sostanziale natura fittizia del rapporto di lavoro (nella specie, di collaborazione domestica), sussiste un rapporto di convivenza evidente e dichiarato, che avrebbe onerato la Questura a valutare, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b), dello stesso decreto; tale disposizione, infatti, seppure introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall’art. 3, comma secondo, Cost., anche «al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale».
Misure cautelari reali, dove può essere presentata la richiesta di riesame
Era stata rimessa alle Sezioni Unite la questione, sulla quale si erano registrati indirizzi contrastanti, “se, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero“.
Locazione uso diverso, insanabilmente nullo l’accordo integrativo
La terza sezione della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 agosto 2016, aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ponendo una questione di massima di particolare importanza “in una materia connotata da diffusissima contrattazione e caratterizzata da un’accentuata litigiosità“, quale quella concernente i contratti di locazione ad uso diverso da abitazione, riassumibile in questi termini: [Leggi di più…]
Terremoto, le iniziative del CoA di Napoli
Con una nota indirizzata oggi a tutti gli iscritti dell’isola d’Ischia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del suo Presidente, Avv. Armando Rossi, ha rivolto un invito a segnalare gli eventuali danni riportati dagli studi professionali, informando di essersi già attivato presso il Presidente di Cassa Forense “per ottenere indennizzi in favore di quei Colleghi danneggiati dal terremoto e la sospensione dei pagamenti previdenziali” e di aver preso contatti anche con il Consiglio Nazionale Forense, dichiarandosi pronto a verificare la possibilità di investire parte del fondo di solidarietà previsto nel proprio bilancio preventivo ove si rendesse necessario integrare gli indennizzi che riconoscerà Cassa Forense.
Il Consiglio ha informato, inoltre, che è già stata depositata richiesta al Presidente del Tribunale di Napoli di disporre meri rinvii delle udienze, senza alcun pregiudizio, in caso di assenza dei colleghi ischitani, e di considerare sospesi i termini processuali ove non rispettati, con possibilità di rimessione in termini.
Per le relative comunicazioni, è stata attivata la seguente “mail dedicata”: [email protected].
Esposizione troppo lunga, ricorso inammissibile
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 luglio 2017 n. 18962, ribadisce un principio che può considerarsi ormai consolidato nella giurisprudenza del Massimo Collegio: un eccesso di esposizione dei fatti di causa viola la prescrizione dell’art. 366, comma, 1, n. 3, c.p.c. e, pertanto, deve essere sanzionato con la inammissibilità del ricorso per cassazione (nel caso di specie, le ricorrenti avevano impiegato cinquantuno pagine per illustrare l’intero svolgimento dei gradi di merito).
Questa la motivazione della Suprema Corte: [Leggi di più…]
Furto, quando è con destrezza
In tema di furto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale emerso in merito ai presupposti applicativi della circostanza aggravante della destrezza a ragione della duplicità riscontrabile di orientamenti interpretativi, con la sentenza 12 luglio 2017, n. 34090, enunciano il seguente principio di diritto: [Leggi di più…]
Furto in abitazione e nozione di privata dimora
Con ordinanza del 19 dicembre 2016, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite, ravvisando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione:
“Se sia configurabile il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. quando l’azione delittuosa venga posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, segnatamente qualora la condotta sia ivi posta in essere in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa e, in particolare, nell’ipotesi di assenza di persone dedite ad una qualche attività o mansione all’interno di tali luoghi in detti orari“. [Leggi di più…]
Responsabilità sanitaria e danno da intervento inutile
In tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all’omissione da parte della struttura sanitaria dell’esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell’intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l’esito positivo, nonché dell’esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell’obbligazione. Essa, per il fatto che l’intervento si è concretato un una ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si connota come danno-evento, cioè lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento.
Il principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione, III Sezione civile, con la sentenza 19 maggio 2017, n. 12597.