Il tema dei figli bamboccioni è giunto spesso all’attenzione della Suprema Corte, la quale, in diverse recenti occasioni ed in maniera sempre più stringente, ha delineato i limiti entro i quali i doveri di mantenimento dei genitori trovino riconoscimento, escludendo dunque che la tutela per i figli maggiorenni debba persistere incondizionatamente e a tempo indeterminato.
La Prima Sezione della Corte di Cassazione (Sentenza n. 18076 del 20/08/2014, Presidente M.G. Luccioli – Relatore A.P. Lamorgese) ha affermato, con riguardo ai limiti relativi all’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, che non è tutelabile il figlio ultraquarantenne disoccupato il quale, pur vivendo in un contesto di crisi economica e sociale, rifiuti ingiustificatamente di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e chieda il mantenimento da parte dei genitori.
Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenuto conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.
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