Una curiosità, sfogliando le statistiche di questo sito, la cui fondazione risale ormai ad oltre 15 anni fa: l’articolo più letto in assoluto è quello relativo a un quesito posto da un utente sulla rilevanza penale dello sputo (“La vicina di casa, dopo avermi aggredito verbalmente dicendomene di tutti i colori, si è avvicinata e mi ha sputato in faccia. Posso querelarla?“).
[Leggi di più…]Mostra i genitali ai vicini, condannato a risarcire il danno
Denunciato dai vicini, il gestore di uno stabilimento balneare del lido di Ischia viene condannato, in sede penale, ad € 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 527 c.p., perché “in luogo pubblico compiva atti osceni abbassandosi i pantaloni e mostrando i propri organi genitali“.
I denuncianti si rivolgono quindi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni.
Il Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa Emanuela Michilli, con sentenza n. 414 bis depositata il 30 novembre 2012, accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori di una somma a titolo di risarcimento, oltre al pagamento delle spese processuali.
Circa la quantificazione del chiesto risarcimento – si legge nella sentenza – può, sussistendo in maniera inequivoca sia il fatto che il diritto all’ottenimento del ristoro, provvedersi in via equitativa, riconoscendo agli istanti la somma di € 500,00 cadauno.
Astensione dalle udienze, come aderire
A proposito delle prossime giornate di astensione, l’altro giorno un collega faceva notare, utilizzando un’immagine suggestiva, che la nostra è l’unica categoria di “lavoratori” a dover “timbrare il cartellino” per poter esercitare il proprio “sacrosanto diritto di sciopero”. Si riferiva all’onere di dichiarare a verbale, e, dunque, materialmente presenti in udienza, la volontà di aderire all’astensione. In realtà, l’applicazione alla classe forense delle categorie concettuali proprie delle dinamiche sindacali appare quantomeno discutibile. Ma, comunque, un modo alternativo per manifestare validamente la propria volontà adesiva, senza necessariamente vedersi costretti a presenziare all’udienza, esiste ed è contemplata dall’art. 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, rubricato Effetti dell’astensione:
1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche’ non obbligatoria, affinche’ sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreche’ agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.
Trattasi pur sempre di adempimenti da porre in essere, ma, almeno, il collega eviterà di timbrare il suo cartellino…
Accolto, anzi… rigettato!
Ho visto cose che voi umani… L’incipit ideale per ogni narrazione di fatti riguardanti il pianeta giustizia in Italia. Tante e inverosimili e imprevedibili sono le cose che accadono, quotidianamente.
Confesso, però, di non aver mai avuto notizia di una stessa causa decisa, contemporaneamente, in entrambi i modi possibili. Mai prima d’ora. Due diversi biglietti di cancelleria, pervenuti a mezzo posta lo stesso giorno, dalla stessa sezione di Tribunale, relativi allo stesso procedimento, alle stesse parti. L’uno, recante un dispositivo di accoglimento della domanda. L’altro, di rigetto.
Sezioni Unite ed equa riparazione, quale rivoluzione?
Pronunciandosi su un ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite, ordinanza 16 marzo 2010, n. 6306) ha affermato un principio che molti commentatori si sono subito affrettati a definire “rivoluzionario” e che hanno così sintetizzato: “la competenza per il giudizio promosso per l’equa riparazione deve svolgersi presso la Corte d’Appello del Distretto dove si è svolto il giudizio di merito“. [Leggi di più…]
La giustizia del copia/incolla
Che le moderne tecnologie possano rappresentare strumento di semplificazione ed accelerazione delle dinamiche interne alla giustizia civile è auspicio degli addetti ai lavori e dell’intera collettività. Pensiamo qui alla redazione materiale delle sentenze da parte dei giudici o alla stesura di qualsiasi altro provvedimento: l’uso del computer ha reso l’operazione più agevole per l’estensore ed ha, al tempo stesso, facilitato la successiva lettura. [Leggi di più…]
Formule assolutorie
Non sempre dalle frequentazioni delle aule d’udienza si ricevono rassicuranti conferme circa l’utilizzo corretto della formula assolutoria in un processo penale. Le riassumiamo di seguito, con l’ausilio del Supremo Insegnamento della Corte di Cassazione.
La formula assolutoria “per non aver commesso il fatto” deve essere usata quando manchi, sul piano puramente materiale, ogni rapporto tra l’attività dell’imputato e l’evento dannoso, mentre quella più ampiamente liberatoria, “perché il fatto non sussiste“, presuppone che nessuno degli elementi, integrativi della fattispecie contestata, risulti provato; quando, invece, sia stata accertata, sotto l’aspetto fenomenico, la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato (quando cioè dalle risultanze processuali emerga che un fatto – corrispondente alla figura tipica di reato – sussiste) sicché la sentenza, non potendo escludere la riconducibilita dell’evento a tale fatto, si limiti ad affermare che nella condotta dell’imputato non si ravvisa l’elemento soggettivo della colpa (o del dolo), la formula è “perché il fatto non costituisce reato“.