Proclamata l’astensione dalle udienze ed altre iniziative di protesta per contrastare le “liberalizzazioni selvagge” e la “rottamazione della giustizia” il 23 e 24 Febbraio 2012 con occupazione simbolica degli uffici giudiziari in oltre 100 città. Il testo del comunicato dell’OUA.
Qua si va nel penale…
Danni da fatto illecito costituente reato: minacce semplici, lesioni non gravi. La persona offesa sporge formale querela ma i tempi lunghi della giustizia penale, quella minore, finiscono per scoraggiarla. Già, perché esiste per la giustizia penale una serie cadetta, che si barcamena tra le disfunzioni della macchina giudiziaria e, infine, affonda nell’oblio. Sta di fatto che la nostra P.O. decide di divenire attrice, confidando (forse, sperando) nei tempi migliori della giustizia civile: quella del Giudice di Pace, la scommessa dell’ultimo legislatore. [Leggi di più…]
Accolto, anzi… rigettato!
Ho visto cose che voi umani… L’incipit ideale per ogni narrazione di fatti riguardanti il pianeta giustizia in Italia. Tante e inverosimili e imprevedibili sono le cose che accadono, quotidianamente.
Confesso, però, di non aver mai avuto notizia di una stessa causa decisa, contemporaneamente, in entrambi i modi possibili. Mai prima d’ora. Due diversi biglietti di cancelleria, pervenuti a mezzo posta lo stesso giorno, dalla stessa sezione di Tribunale, relativi allo stesso procedimento, alle stesse parti. L’uno, recante un dispositivo di accoglimento della domanda. L’altro, di rigetto.
Demolizioni in aree vincolate, sospensione fino al 31 dicembre
Il disegno di legge di conversione in legge del D.L. 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria in Campania, è stato approvato dal Senato con modificazioni nella seduta del 26 maggio 2010.
Queste le modifiche apportate in sede di conversione:
All’articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «di tutela paesaggistica,» sono inserite le seguenti: «da attuare in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ultimo caso, si procede alla demolizione dopo il 31 dicembre 2010, ove la violazione del vincolo risulti dal piano paesaggistico di cui all’articolo 143 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, adottato entro il predetto termine, ovvero in caso di mancata adozione del medesimo piano entro il medesimo termine».
La modifica estende, di fatto, la portata applicativa della norma anche agli abusi realizzati (entro il 31 marzo 2003) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico (tra le quali, i territori dei sei comuni dell’isola d’Ischia), sia pure limitando il periodo di operatività del meccanismo di sospensione ex lege (in presenza degli ulteriori presupposti) al 31 dicembre 2010.
Il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera il 27 maggio ed assegnato alla VIII Commissione Ambiente.
Il curioso caso della sezione distaccata di Ischia
La ripresa delle udienze presso la sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli coincide quest’anno con una nuova e, se possibile, più allarmante minaccia di paralisi delle attività giudiziarie. I problemi atavici che affliggono la sede sembrano destinati a restare irrisolti, per mancanza di volontà o di risorse. Anzi, si acuiscono. [Leggi di più…]
Nuovo limite di reddito per il gratuito patrocinio
Elevato da Euro 9.723,84 ad Euro 10.628,16 il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato (Ministro della Giustizia, Decreto 20 gennaio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2009, n. 72).
Formule assolutorie
Non sempre dalle frequentazioni delle aule d’udienza si ricevono rassicuranti conferme circa l’utilizzo corretto della formula assolutoria in un processo penale. Le riassumiamo di seguito, con l’ausilio del Supremo Insegnamento della Corte di Cassazione.
La formula assolutoria “per non aver commesso il fatto” deve essere usata quando manchi, sul piano puramente materiale, ogni rapporto tra l’attività dell’imputato e l’evento dannoso, mentre quella più ampiamente liberatoria, “perché il fatto non sussiste“, presuppone che nessuno degli elementi, integrativi della fattispecie contestata, risulti provato; quando, invece, sia stata accertata, sotto l’aspetto fenomenico, la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato (quando cioè dalle risultanze processuali emerga che un fatto – corrispondente alla figura tipica di reato – sussiste) sicché la sentenza, non potendo escludere la riconducibilita dell’evento a tale fatto, si limiti ad affermare che nella condotta dell’imputato non si ravvisa l’elemento soggettivo della colpa (o del dolo), la formula è “perché il fatto non costituisce reato“.