Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott. Caccese, pronunciandosi in grado di appello* su una domanda risarcitoria formulata da un utente privato che aveva lamentato la interruzione della linea per la durata di 19 giorni consecutivi.
[Leggi di più…]Adsl lenta, la Ne.Me.Sys. del Garante
Tramite l’utilizzo del software Ne.Me.Sys. ogni utente può verificare le prestazioni della propria connessione Internet da postazione fissa. Ne.Me.Sys. è lo strumento ufficiale per le misure di qualità dalla rete fissa.
Sul sito dedicato dell’Agcom è dato ampio risalto alla prima attuazione del Progetto Italiano per misurare e valutare la qualità della connessione Internet. Il software Ne.Me.Sys. (Network Measurement System), spiega l’Autorità Garante, “consente di verificare che i valori misurati sulla singola linea telefonica siano rispondenti a quelli dichiarati e promessi dagli operatori nell’offerta contrattuale da loro sottoscritta. Nel caso in cui l’utente rilevi valori peggiori rispetto a quanto garantito dall’operatore, il risultato di tale misura costituisce prova di inadempienza contrattuale e può essere utilizzato, come strumento di tutela al fine proporre un reclamo per richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti e ove non vengano ristabiliti i livelli di qualità contrattuali, il recesso senza penali”.
In realtà, uno degli ostacoli maggiori (talvolta, insormontabili), che gli utenti hanno sinora incontrato in sede di esercizio del diritto di recesso – senza spese – è stato proprio quello di fornire la prova rigorosa del dedotto inadempimento della controparte, il gestore telefonico. Quest’ultimo, tra l’altro, apparentemente uniformandosi alla nuova disciplina introdotta dal c.d. decreto Bersani-bis, pur eliminando l’obbligo di corrispondere penali nei casi di recesso anticipato, ha continuato a richiedere il pagamento di costi, variamente denominati, a prescindere dalla causale del recesso stesso (senza distinguere, cioè, tra recesso giustificato da un disservizio e recesso finalizzato al mero passaggio ad altro operatore): sulla questione, si rimanda a questo post.
Ora, il progetto dell’Agcom sembra, almeno nelle intenzioni, fornire uno strumento concreto (e, soprattutto, gratuito) di prova da utilizzare, all’occorrenza, contro il gestore riottoso o inadempiente: il software si può scaricare qui.
Staremo a vedere.
ddl intercettazioni e norma ammazza blog
Sulla norma c.d. ammazza blog contenuta nel ddl intercettazioni ho già espresso la mia opinione con un articolo pubblicato su questo blog il 27 agosto 2009.
Ritenevo che solo i siti informatici aventi i requisiti tipici delle testate giornalistiche fossero assoggettabili all’obbligo di rettifica previsto dall’art. 8 della legge sulla stampa e che il legislatore, con la estensione della disciplina della rettifica ai siti suddetti avesse, semplicemente, inteso adeguare la norma alla mutata realtà, integrandola con un riferimento – sia pure generico, per quanto riguarda le pubblicazioni per via telematica – ai nuovi mezzi di comunicazione, ma senza alterare i margini di operatività della fattispecie. [Leggi di più…]
Ddl intercettazioni: norma ammazza blog, tanto rumore per nulla
Il disegno di legge di iniziativa governativa recante “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche“, meglio noto come ddl intercettazioni, approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell’11 giugno 2009 ed ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento, contiene una disposizione (art. 1, comma 28, rubricato “Modifiche alla legge sulla stampa“) che, per come congegnata, ha acceso un vivace dibattito tra i primi commentatori, suscitando la dura e pressoché unanime reazione del variegato popolo dei bloggers, che quella disposizione ha letto come minaccia seria alla propria libertà di espressione, come tentativo, l’ennesimo, da parte del potere costituito, di mettere il bavaglio alla rete. Reazione alimentata da autorevoli prese di posizione e da solidali opinioni da più parti e a vario titolo espresse. [Leggi di più…]
Adsl lenta, recedere si può senza costi
Pur continuando a pagare il canone Telecom, ho aderito ad una offerta Adsl di Infostrada che contemplava traffico illimitato ad una velocità di 7 mega in download. Sin dalla prima connessione mi sono accorto che la connessione era piuttosto lenta e, sicuramente, inferiore alla velocità prevista dall’offerta. Con il passare delle settimane la situazione è decisamente peggiorata e, misurando la velocità con appositi test in orari diversi della giornata, ho appurato che la stessa non va mai oltre i 150 Kbps. Non ho più intenzione di mantenere una linea Adsl in condizioni così esasperanti, ma neppure vorrei incorrere in penali per la disdetta anticipata (il contratto mi scade a maggio dell’anno prossimo). C’è un modo per passare ad altro gestore in maniera “indolore”? (Marco, via e-mail)
In primo luogo, per fare chiarezza sulla disciplina applicabile, occorre ricordare che, con la entrata in vigore del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (c.d. Decreto Bersani-bis), convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Dunque, una eventuale clausola che prevedesse una penale in caso di disdetta anticipata sarebbe nulla ed improduttiva di effetti.
Vero è che la norma non preclude del tutto agli operatori la facoltà di imporre ai clienti il pagamento di importi (spese o “contributi” variamente denominati per far fronte ai costi sostenuti per la disattivazione del servizio), peraltro difficilmente quantificabili secondo criteri oggettivi.
Tuttavia, laddove, come sembra nel caso in esame, il recesso anticipato sia giustificato dal grave inadempimento della controparte, alcun costo potrà essere legittimamente addebitato al cliente adempiente.