Sono giunti i primi attesissimi responsi del Giudice presso il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia sulla questione della applicabilità del Decreto Legge c.d. blocca demolizioni (D.L. n. 62 del 28 aprile 2010, pubb. G.U. n. 99 del 29 aprile 2010) agli immobili abusivi realizzati sull’isola d’Ischia.
Decreto blocca demolizioni: si applica ad Ischia?
Non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il testo del Decreto Legge c.d. blocca demolizioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 aprile 2010 aveva già suscitato un ampio ed acceso dibattito nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori. Complice una stesura a dir poco infelice, frutto di una soluzione di compromesso in extremis, il Decreto ha sollevato dubbi interpretativi e perplessità in ordine ai limiti stessi alla sua concreta applicabilità.
La Cassazione sul reato di stalking
Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori (c.d. stalking), è stato ritenuto configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell’indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti alla vittima mandandole dei baci, nell’invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell’indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi.
Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione (Sezione Quinta Penale, Presidente A. Nappi, Relatore A. Bevere), con ordinanza n. 11945 del 12 gennaio 2010 – depositata il 26 marzo 2010, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento della decisione del Tribunale del Riesame confermativa della misura cautelare degli arresti domiciliari. La Corte ha ricordato che la norma sul reato di “atti persecutori” è stata inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona ed ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestie che determinano nella vittima, alternativamente:
– un perdurante stato di ansia o paura;
– un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata;
– la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Patteggiamento ed estinzione del reato
Nel caso in cui, nel termine di cinque anni dalla precedente sentenza di patteggiamento, l’imputato commetta un nuovo delitto, costituente oggetto di una seconda sentenza di patteggiamento e dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., resta comunque preclusa la dichiarazione di estinzione del reato di cui alla prima sentenza.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore P. Piraccini), con la sentenza n. 40938 del 30 settembre 2009 – depositata il 26 ottobre 2009.
Remissione di querela, per accettazione sufficiente verificare mancanza di rifiuto
Per l’efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa.
In definitiva, ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 28571 del 18 marzo 2009 – depositata il 13 luglio 2009 (Sezione Quarta Penale, Presidente G. Zecca, Relatore V. Romis), ciò che il giudice deve ricercare non è la esistenza o meno di una manifestazione di volontà dell’imputato – espressa o tacita che sia – sulla accettazione ma, più semplicemente, la mancanza di un rifiuto, desumibile da dichiarazioni o fatti concludenti, di tale accettazione. Ne consegue – ha proseguito la Corte di Cassazione – che, in mancanza di altri elementi di segno positivo, anche in presenza di un imputato non comparso può essere apprezzata tale mancanza. Nella assenza (o nella contumacia) dell’imputato, infatti, non sono apprezzabili segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.
Abusi in zona vincolata e condono edilizio
La Suprema Corte si pronuncia nuovamente sulla questione della condonabilità delle opere realizzate in zona vincolata e, con la sentenza n. 24647 del 24 marzo – 15 giugno 2009 (Sezione Terza Penale, Presidente Pierluigi Onorato e Relatore Amedeo Franco), in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per aver eseguito un intervento edilizio in area paesaggisticamente vincolata, afferma – anche tenuto conto dei recenti interventi della Corte Costituzionale (sent. n. 54 del 2009; ord. n. 150 del 2009) – che la condonabilità è esclusa non soltanto se si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta, ma anche nel caso in cui l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa.
In materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 25, 26 e 27, convertito con la L. 24 novembre 2003 n. 326, solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispodenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1; restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali), e previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Sicché sono escluse dal condono tutte le nuove costruzioni realizzate, in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona assoggettata ad uno dei predetti vincoli (ex plurimis, Sez. III, 10.5.2005, n. 33297, Palazzi, m. 232186; Sez. III, 11.6.2008, n. 37273,Carillo; Sez. III, 26.10.2007, n. 45242, Tirelli).
Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 54 del 2009), i vincoli preclusivi della sanatoria non devono necessariamente comportare l’inedificabilità assoluta.
Con la stessa pronuncia, la Corte di Cassazione ribadisce inoltre l’orientamento secondo cui il condono ambientale introdotto dall’art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue esclusivamente il reato di cui all’art. 181 D.lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio attesa la mancanza di norme di coordinamento, diversamente da quanto disciplinato con la L. n. 326 del 2003 (cosiddetto condono edilizio), che espressamente prevedeva che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse anche il reato per la violazione del vincolo (Sez. III, 7.12.2007, verrillo, m. 234327; Sez. III, 5.4.2006, Turco, m. 234327).
Lottizzazione abusiva e prescrizione del reato, legittima la confisca
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale della disciplina in tema di confisca dei terreni e manufatti abusivamente lottizzati – sollevata in udienza dal Sostituto Procuratore Generale – per asserito contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 C.E.D.U., ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, affermando che la confisca conserva la sua natura sanzionatoria, anche se ordinata dopo l’estinzione del reato, in quanto collegata al presupposto di un reato estinto ma storicamente esistente ed applicata da un organo giurisdizionale penale.
Il profilo di incostituzionalità viene prospettato con riferimento all’art. 117 della Costituzione e all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, comma 1, secondo cui “nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato fu commesso”.
La Corte, con sentenza n. 20243 del 25 marzo 2009 – depositata il 14 maggio 2009 (Sezione Terza Penale, Presidente P. Onorato, Relatore M. Marmo), ha escluso ogni contrasto con la Costituzione, richiamando precedenti orientamenti della stessa Sezione ed affermando che l’estinzione del reato per prescrizione è un concetto relativo e non assoluto perché esso implica una rinuncia dello Stato al diritto di punire per il solo effetto del decorso del tempo, ma nulla impedisce che tale rinuncia possa essere più o meno limitata in base alla valutazione comparativa dei contrapposti interessi in gioco.
Lo sputo è reato?
La vicina di casa, dopo avermi aggredito verbalmente dicendomene di tutti i colori, si è avvicinata e mi ha sputato in faccia. Posso querelarla?
Ricorrono, nel caso riferito, gli estremi del reato di ingiuria. Come ha ritenuto la stessa Cassazione, l’ingiuria, secondo le espressioni letterali usate dall’art. 594 c. p. – è costituita dall’offesa all’onore, inteso con riferimento alle qualità morali della persona, od al decoro, cioè al complesso di quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale; lo sputo incide indubbiamente sul decoro, costituendo una manifestazione di disprezzo verso l’individuo nei cui confronti è diretto, né ha rilevanza che lo sputo sia rivolto direttamente alla persona, in modo tale da colpirla materialmente, o, eventualmente, a terra, ma con specifico riferimento ad un determinato soggetto.
Abuso edilizio, quale prescrizione?
Nel dicembre del 2007 hanno messo i sigilli ad un manufatto di mia proprietà che stavo ristrutturando. L’immobile si trova in una zona vincolata (isola d’Ischia) e mi è stato detto che avrei dovuto richiedere l’autorizzazione paesaggistica prima di eseguire l’intervento. Vorrei cortesemente sapere in quanto tempo il reato va in prescrizione. E.M. (e-mail) [Leggi di più…]