Le Sezioni unite civili, pronunciandosi su questione di massima ritenuta di particolare importanza, attesa la frequente ricorrenza del problema e la necessità di offrire una soluzione uniforme, al fine sia di scongiurare il pericolo di colpevoli decadenze a carico delle parti ed al fine di chiarire quale sia il rimedio laddove l’omessa liquidazione sia relativa una sentenza di questa Corte, anche alla luce della novellata previsione di cui all’art. 391 bis c.p.c., con la sentenza 21 giugno 2018, n. 16415, hanno affermato il seguente principio di diritto:
A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione.
Nella giurisprudenza di legittimità – ha ricordato la Suprema Corte – si era determinato un contrasto, anche in tempi recenti, fra sentenze che, con argomentazioni contrapposte, affermavano la necessità di esperire gli ordinari mezzi di impugnazione in ipotesi di omessa o incompleta liquidazione delle spese processuali in dispositivo, e sentenze che ammettevano il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali ex art. 287 e ss. c.p.c.
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