In materia di pacchetti turistici, l’art. 98 del Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 106) stabilisce:
1. ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche’ l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio;
2. il consumatore puo’ altresi’ sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
La disposizione in esame, anche per la sua non certo felice formulazione, è stata oggetto di discordanti interpretazioni da parte dei commentatori e dei giudici di merito.
In particolare, dubbi sono stati sollevati in ordine alla natura del rimedio contemplato dal secondo comma ed alle conseguenze derivanti dall’inosservanza del termine ivi stabilito.
E così, alla opinione di chi ritiene che la mancata proposizione del reclamo (o la proposizione dello stesso oltre il termine dei dieci giorni) comporti la necessaria decadenza dal diritto di agire in giudizio per l’accertamento dell’inadempimento ed il risarcimento del danno, si contrappone la tesi, più favorevole al consumatore e, indubbiamente, più coerente con lo spirito del Codice, del carattere facoltativo del reclamo stesso (peraltro, argomentando dal tenore letterale della disposizione: può, altresì, sporgere reclamo) e della conseguente procedibilità della domanda giudiziale anche in difetto di preventiva sua proposizione (cfr., in termini, G.d.P. Castellammare di Stabia, sent. n. 98/2007 del 2-8 gennaio 2007).
Interessante, per le distinzioni che opera, una pronuncia del Tribunale di Genova (sez. VI, sent. 28 marzo – 5 aprile 2007), secondo cui l’articolo 98 Cod. Consumo regola una fattispecie del tutto diversa da quella comunemente denominata “vacanza rovinata”, caratterizzata non da una singola, specifica “mancanza” nell’esecuzione del contratto (nella specie, il ritardo nella consegna del bagaglio), ma dalla contestazione di un comportamento complessivo tradottosi nell’aver fornito un servizio turistico (la “vacanza”) rivelatosi totalmente inidoneo rispetto a quanto pattuito. L’articolo 98 porrebbe, secondo tale indirizzo, dei termini di decadenza per il solo caso di singole mancanze nell’esecuzione del contratto, mancanze che devono essere contestate o immediatamente (perché si provveda a porvi rimedio, proprio al fine di salvaguardare il bene “vacanza”) o, dopo il rientro, nelle forme e nei termini di cui al punto 2 dell’art. 98, mentre, nei casi di “vacanza rovinata” nessuna decadenza specifica (salvo l’assoggettamento agli ordinari termini di prescrizione) sarebbe posta quando il soggetto che abbia già adempiuto chieda il risarcimento per il danno derivatole dall’inadempimento della controparte ex art. 1453 c.c.
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