In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo e ai fini del calcolo della durata del processo esecutivo, non può essere scomputato il periodo di durata del giudizio di opposizione all’esecuzione; lo stesso periodo può essere, però, valutato dal giudice dell’equa riparazione nell’ambito della considerazione della complessità del caso.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore F. M. Fioretti), con la sentenza n. 12867 del 26 maggio 2010. La opposizione all’esecuzione si innesta – ha osservato la Corte – nel processo esecutivo come una parentesi cognitiva volta all’accertamento negativo dell’azione esecutiva ed è, quindi, funzionalmente collegata con il processo esecutivo in considerazione delle ricadute che l’esito del giudizio di opposizione può avere su detto processo.
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