La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9636 del 27 febbraio 2017, ha affermato, in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che non è configurabile l’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità in ragione del modesto importo del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
In tema di atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato o di altro Stato dell’Unione europea e, in generale, in tema di favoreggiamento della immigrazione clandestina, in considerazione della natura, della entità e della importanza della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, la modestia del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito al soggetto attivo del reato, per remunerare la condotta delittuosa, non comporta il riconoscimento della attenuante comune del danno patrimoniale di speciale entità.
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