Con la sentenza n. 94 depositata il 6 maggio 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006, ha introdotto, esclusivamente in sede di conversione, l’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, che contiene una contravvenzione per l’inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione.
Secondo il Giudice rimettente (il G.I.P. presso il Tribunale di Nola), la disposizione censurata, introdotta con la sola legge di conversione, difettava del requisito di omogeneità rispetto alle norme contenute nell’originario decreto-legge, così violando l’art. 77, secondo comma, Cost., analogamente a quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale in relazione agli art. 4-bis (con il quale era stato unificato il trattamento sanzionatorio che, in precedenza, era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le cosiddette “droghe leggere” ovvero quelle “pesanti”) e 4-vicies ter (con il quale era stato parallelamente modificato il precedente sistema tabellare includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi) del medesimo d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006, che per questa ragione li aveva già dichiarati illegittimi con la sentenza n. 32 del 2014.
L’esame del contenuto della disposizione impugnata denota – si legge nella sentenza della Consulta – la palese estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge in cui sono state inserite, in modo da evidenziare, sotto questo profilo, una violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto del necessario requisito dell’omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte, con emendamento, in fase di conversione.
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