Con ordinanza del 19 dicembre 2016, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite, ravvisando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione:
“Se sia configurabile il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. quando l’azione delittuosa venga posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, segnatamente qualora la condotta sia ivi posta in essere in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa e, in particolare, nell’ipotesi di assenza di persone dedite ad una qualche attività o mansione all’interno di tali luoghi in detti orari“.
Risolvendo il contrasto, le Sezioni Unite, con sentenza 21 giugno 2017, n. 31345, affermano il seguente principio di diritto:
Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa.
Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
Gabriele Pezzano dice
sarebbe interessante approfondire il contrasto conoscendo le sentenze che sostenevano le opposte posizioni