Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, con la sentenza 30 luglio 2021 n. 21983, hanno affermato che, ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Attesa l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione – ha affermato la Corte – nonché del tipo di uso che del mezzo si faccia, è l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del <<numero indeterminato di persone>>, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.
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