L’impugnazione del licenziamento individuale è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, qualora la lettera raccomandata sia, entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata all’ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 4 settembre 2008, n. 22287.
Info Gioacchino Celotti
Iscritto dal 2000 all'Albo degli Avvocati. Toga d'onore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Lawyer in the land of no Justice.
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