La persona che avevo querelato è stata condannata in primo grado dal Tribunale a sei mesi di reclusione e a risarcirmi i danni. Ha fatto appello e ora è stato incredibilmente (almeno per me) assolto perché il fatto non sussiste. Significa che ho perso ogni possibilità di ottenere il mio risarcimento?
Nella formulazione del quesito è stato omesso un dettaglio solo in apparenza secondario: se cioè l’assoluzione sia stata pronunciata ai sensi del 1° ovvero del 2° comma dell’art. 530 c.p.p.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui: “ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 c.p.p. (nell’ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2” (cfr., Cass. civ. sez. 6, sent. 13 novembre 2013, n. 25538, Cass. civ., sez. lav., 11.2.2011, n. 3376, Cass. 9-3-2010 n. 5676, Cass. 30-10-2007 n. 22883).
Di recente, tale principio è stato ribadito dal Supremo Collegio (sez. lav., sent. 29 gennaio 2014, n. 1925), in fattispecie in cui l’imputato era stato assolto proprio con la formula “perché il fatto non sussiste“, ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p.
Dunque, per rispondere al quesito posto, l’assoluzione non è in teoria di ostacolo alla riproposizione, in sede civile, dell’azione di risarcimento danni, ma solo se la formula adoperata dalla Corte di Appello è quella del 2° comma dell’art. 530 c.p.p. In tal caso, il Giudice civile potrà, infatti, procedere in modo autonomo alla rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, pur dovendo comunque tener conto dell’esito dell’attività istruttoria espletata nel corso del processo penale.
E’ superfluo aggiungere che solo un’esame approfondito dell’intera vicenda (oltre che della motivazione della sentenza assolutoria) consentirebbe una risposta esaustiva e, soprattutto, coerente con la verità processuale del caso concreto.
Rosa dice
Il mio problema: nel processo penale davanti al giudice di pace nel quale sono parte offesa e costituita parte civile,imputato assolto perche il fatto non sussiste ai sensi dell%art.530 comma 2 cpp posso agire per il risarcimento del danno in sede civile?, [email protected]
Grazie per eventuale risposta
Redazione dice
Gentile Rosa,
al suo quesito si è già cercato di fornire sopra una risposta in termini generali. Come avrà letto, in via di principio l’azione in sede civile è possibile, ma, in concreto, la scelta di procedere deve essere preceduta da una attenta valutazione delle risultanze processuali.
Cordialità
Raffaele Giannini dice
Buonasera, nell’anno 2012 un grosso autoarticolato investi mio figlio che era alla guida del suo motorino ammazzandolo, dopo una lunga e tormentata battaglia legale il giudice di I° grado penale incredibilmente ha assolto l’investitore con la formula “il fatto non costituisce reato” mentre il giudice civile ha riconosciuto al 100% la responsabilità all’autista del tir che ha fatto ricorso in appello , la causa di appello e terminata prima della sentenza del giudizio penale , la domanda è : e vincolante la sentenza penale nel giudizio di appello civile ?
GRAZIE
Redazione dice
Se (come sembra possa dedursi dalla premessa al quesito) non vi è stata costituzione di parte civile nel processo penale e si è scelto da subito la via dell’azione in sede civile, quella sentenza non sarà vincolante per il giudice civile.
veronica dice
Sono stata assolta da due accuse perchè il fatto nn sussiste, dovrò aspettare 30 giorni per la motivazione della sentenza e capire se potrò rivalermi contro chi mi ha denunciato ingiustamente. Dalle prove raccolte per scagionarmi è palese l ‘intento di volermi danneggiare e umiliarmi pubblicamente, coinvolgendo anche parenti propri. Secondo Lei cosa potrei aspettarmi dalla motivazione del giudice? Vorrei potermi rivalere, visto che ho effettivamente avuto dei danni da questa storia che si è trascinata tra rinvii e scioperi da oltre 3 anni.
Redazione dice
Gentile Veronica, pone un quesito (tra l’altro, poco pertinente al tema affrontato nel post) al quale è oggettivamente impossibile fornire una risposta, non conoscendosi gli atti processuali, la formula della pronuncia assolutoria e, dettaglio non trascurabile, la motivazione della sentenza.
Roberto dice
Buonasera avv. Perdiamo nostro padre da pedone nel dicembre 2012.l investitore in irreperibbilita accertata dal comune dal 2013 d’ rimasto contumace per tutto l iter processuale,esponeva un tagliando assicurativo falso e vinto in sede penale con l estromissione della compagnia in base alla querela che fece la suddetta nei confronti dell’ investitore.noi dott. Non siamo costituiti parte civile e abbiamo iniziato un procedimento civile ancora con prima comparizione nei prossimi mesi dopo una perizia cinematica di parte e prove di sequestro del mezzo da parte della procura con gomme liscie oltre il limite che impone il codice della strada e pasticche freni usurate oltre la media segnalate dal tergicruscotto dell’ auto in piu’ l investitore ammette alle prime dichiarazioni fatte verbalizzate che chiacchierava in macchina con gli amici ed evidente distrazione alla guida arriva la sentenza di primo grado con la formula ” assolto perché il fatto non costituisce reato” ora noi familiari dopo lette le motivazioni il giudice argomenta dicendo con che l investitore non ha trasferito nessuna norma del codice della strada.sul fatto dell’ assicurazzione falsa il reato e stato abrogato credo nel 2017 ed è rimasto un illecito amministrativo che lo stesso giudice non menziona nella sentenza.poi….sul fatto delle gomme e pasticche? Qui ci vengono dei dubbi,sulla condotta la macchina aveva un impianto frenante non idoneo sulla strada e luogo in questione. Ci restano tanti dubbi e rimasta solo la sentenza “il fatto non costituisce reato” in base all articolo 530 senza riferire i commi 1 2 3 4. Un suo parere dott. Cosa ne pensa civilmente quali scenari si possono prospettare?con ringraziarla porgo i miei distinti saluti.
Redazione dice
Gentile Roberto, la persona più adatta a fugare i suoi tanti dubbi resta pur sempre il professionista al quale si è già rivolto, il quale potrà illuminarla anche sui possibili futuri scenari.
Saluti
Maddalena dice
Buonasera Avv. sono stata assolta con il 530 cpp 1 capoverso. perché il fstto non sussiste. Posso dopo aver letto le motivazioni di assoluzione rivalermi sulle due persone coinvolte? Grazie
Luca dice
Buongiorno, visto che siete massimamente gentili e rispondete ne approfitto.
Sono imputato per reato in concorso, asseritamene commesso da mio zio, deceduto nel 2014.
Credetemi al 110%, e’ tutto falso.
Il punto e’ questo: il Pm vuole aiutare le PP.OO..
Sebbene le prove siano, incredibilmente tutte a CARICO DEI DENUNCIANTI ( lo so e’ un caso unico, fidatevi) io temo il c.d. “ biscotto”.
Ovvero che il Pm ( anche qui, fidatevi, non scrivo a caso) cerchi di salvare la faccia e come per magia, venga fuori un’assoluzione COMMA SECONDO.
Mi chiedo: a quel punto per il risarcimento danni sono fritto, oppure in ogni caso servirà un nuovo ed indipendente processo civile per l’accertamento delle pretese?
Cioe’, la mia paura e’ tanta ( più che altro per lo schifo che vedo) che penso che l’assoluzione secondo comma ( siamo in primo grado) sia un’affermazione che il reato esiste e quindi via libera alla parte civile.
Pero’, ed e’ per questo che vi scrivo, forse piu’ “leglamente” e’ vero il contrario, ossia che al massimo non puo’ essere di aiuto a me, ma giammai contro di me.
Spiegatemi che da questo dipende quello che ho intenzione di scrivere (fuoco e fiamme, roba da Csm) nella memoria 121.
Grazie ancora
Redazione dice
Servirà un separato giudizio civile di danno, nel quale competerà comunque al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale.
Cordiali saluti