In vigore da oggi le modifiche al codice di procedura civile introdotte dal Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212 (convertito con Legge 17 febbraio 2012, n. 10, pubbl. G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2012) recante “Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile“.
Tra le novità, la facoltà per le parti di stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non superi € 1.100,00 e la previsione che, in tali cause, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
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