Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott. Caccese, pronunciandosi in grado di appello* su una domanda risarcitoria formulata da un utente privato che aveva lamentato la interruzione della linea per la durata di 19 giorni consecutivi.
Considerato in ogni caso che v’è agli atti la prova del danno, come si desume in via presuntiva e come del resto riferito dai testimoni, con particolare riferimento alla circostanza che l’abitazione del (omissis) si trova in una zona ove manca sostanzialmente una copertura di rete di telefonia mobile, può procedersi ad una liquidazione su base equitativa. Il danno nella specie da considerare è, in mancanza di ogni ulteriore elemento che l’attore aveva l’onere di allegare e provare, quello di natura non patrimoniale conseguente alla lesione di un bene di rango costituzionale, quale è divenuta l’utilizzazione della linea telefonica fissa presso la propria abitazione. Infatti, tenuto conto che, come detto, nella specie la dimora del (omissis) si trova in una zona ove non è garantita la rete di Telefonia mobile, l’interruzione della linea fissa, per un periodo continuativo di 19 giorni, ha certamente avuto un impatto negativo nella propria sfera esistenziale nel luogo – la propria casa di abitazione – ove primariamente si svolge la sua personalità, nella prospettiva di cui all’art. 2 Cost. La evidenziata durata tutt’altro che irrilevante dell’interruzione del servizio denota, inoltre, il superamento della soglia di normale tollerabilità e, quindi di rilevanza della lesione, che consente l’accesso alla tutela risarcitoria.
*Sentenza n. 1804/2019 pubbl. il 18/02/2019
Avvocato divorzista dice
Peccato che molte Corti non seguono la linea di Napoli purtroppo….