Le Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione – risolvendo un contrasto delineatosi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità – hanno enunciato il principio secondo il quale la contumacia della parte non preclude il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo. La tutela – si legge nella sentenza n. 585 del 14 gennaio 2014 (Presidente L. A. Rovelli, Relatore E. Bucciante) – è apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti, non essendovi ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda. La mancata costituzione in giudizio – aggiunge la Suprema Corte – può eventualmente influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé motivo per escludere senz’altro il relativo diritto.
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