Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 6^ civile, 1° giugno 2018, n. 14074) in tema di limiti alla ammissibilità della Consulenza Tecnica d’Ufficio per la rideterminazione del saldo del conto corrente in ipotesi di accertata invalidità della pattuizione degli interessi.
La questione giuridica devoluta alla Suprema Corte atteneva alla possibilità di far ricorso alla C.T.U. ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente in un giudizio finalizzato all’accertamento e alla rettifica del saldo.
Al quesito la Corte ha dato risposta affermativa, “nel senso che è vero, come questa Corte ha più volte affermato, che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate (v. Cass. n. 20693-16, Cass. n. 21597-13, nonché, in ipotesi speculare, Cass. n. 21466-13); e tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091-16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio“.
Disattendendo la doglianza dell’istituto di credito facente leva sulla natura esplorativa della C.T.U., i Giudici di legittimità hanno inoltre richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale, “quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante; ciò in quanto possiede natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (v. Cass. 6155-09, Cass. n. 15219-07, e v. pure Cass. n. 4792-13), non anche invece la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza“.
E’ del resto consentito – ha aggiunto la Corte – derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche.
Nel caso sottoposto all’esame del Massimo Collegio, il metodo di calcolo era basato sulla “rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze“, e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l’analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati; un metodo ritenuto dalla Corte non astratto ma, piuttosto, induttivo e, come tale, coerente con le caratteristiche del mezzo impiegato.
Giovanni dice
Un C.T.U dopo il giuramento e consegnando una perizia per controllo usura su un mutuo ……. può usare il termine che ha fatto tutti i conteggi con un programma excel.
Perchè che io sappia excel non è un programma.
Potrebbe sorgere il dubbio che sappia usare tale “programma” non vi erano allegati i fogli del conteggio.
Grazie