Il Decreto Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24, modificando l’art. 163 c.p.c., ha introdotto l’obbligo di indicare nell’atto di citazione il codice fiscale, oltre che dell’attore e del convenuto, anche “delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono”.
La modifica legislativa è stata da molti interpretata come introduttiva dell’obbligo per l’avvocato di indicare il proprio codice fiscale. Per giunta, a pena di nullità (ex art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 163, 3° comma, n. 2). In realtà, per persone che rappresentano o assistono le parti in giudizio devono intendersi coloro che agiscono, in virtù di specifiche disposizioni normative, quali rappresentanti sostanziali della parte (si pensi al caso in cui quest’ultima sia soggetto incapace), e, non certo, i difensori.
Vero è che la stessa legge ha modificato anche l’art. 125 c.p.c., prevedendo espressamente l’indicazione del codice fiscale del difensore negli atti ivi elencati (citazione, ricorso, controricorso, precetto). Tuttavia, alcuna nullità è espressamente sancita in ipotesi di omissione.
Gioacchino Celotti
nicchy dice
Quindi se qualcuno mi querela ma non inserisce il mio codice fiscale, la querela è nulla?
Gioacchino Celotti dice
No, in quanto le norme che prescrivono come obbligatoria l’indicazione del codice fiscale riguardano il processo civile.
nicchy dice
Quali sono gli estremi per considerare nulla una querela? Quali caratteristiche ESSENZIALI deve avere?
La querela è stata presentata presso il giudice di pace.
Nella querela vi sono dei dati errati. Vi sono due cognomi (di un querelato e di un testimone) che sono errati, che non corrispondono a nessuno che si chiami a quel modo (diciamo che invece di scrivere “Giordano hanno scritto “Ciordano”). In questo caso si può ritenere nulla la querela dato che non esiste nessuno con quel cognome?
Gioacchino Celotti dice
L’errore materiale non rende di per sé nulla una querela (ma neppure la conseguente eventuale citazione a giudizio). E nell’esempio da Lei fatto l’errore può essere sottoposto a mera correzione.
E’ superfluo aggiungere che una valutazione più seria in ordine alle caratteristiche dell’errore può essere fatta solo previo esame degli atti del procedimento.