La Corte di Cassazione viene chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla natura dell’ordine di demolizione impartito dal Giudice penale e sulla correlata questione della assoggettabilità dello stesso a prescrizione. Pronunciandosi sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso il Tribunale di Napoli e in accoglimento dello stesso, ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice Monocratico presso lo stesso Tribunale aveva revocato tale ordine (sul rilievo che l’intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale contestato nel capo d’imputazione aveva fatto venir meno tutti gli effetti riconducibili alla condanna, ivi compresa l’ingiunzione di demolizione), richiamando precedenti in materia della stessa Sezione e ribadendo, tra l’altro, la piena compatibilità dell’ordine così impartito con le norme CEDU.
La 3^ Sezione penale della Suprema Corte (Presidente Amoresano, Relatore De Masi), con la sentenza n. 17204 emessa all’udienza del 6 aprile 2016, ha dunque (ri)affermato il seguente principio di diritto:
La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 c.p.
Lascia un commento