La Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l’art. 38 c.p.c. (rubricato “Incompetenza“). Il nuovo testo, in vigore dal 4 luglio 2009, così recita:
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.
La modifica ha comportato conseguenze dirette anche sulla formulazione dell’atto di citazione, che deve ora contenere l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.
Michele dice
Buongiorno, sono stato citato davanti al giudice di pace di Trani, vorrei sapere se posso contestare l’eccezione di incompetenza per territorio. Ho soggiornato a Trani e non ho pagato il conto dell’hotel perchè ho trovato graffiato la mia auto!! Posso chiedere come competente il foro del debitore e quindi non Trani, ma Ancona?? G
Grazie
Michele Ramazzotti
Gioacchino Celotti dice
L’eccezione può essere fondatamente sollevata. Cordiali saluti. G.C.
Titos2003 dice
Ci troviamo avanti il Giudice di Pace.
Opposizione a decreto ingiuntivo.
L’attore opponente propone riconvenzionale che fa lievitare il valore della causa oltre i limiti del Giudice di Pace.
La convenuta non eccepisce l’incompetenza.
L’eccezione viene sollevata dall’attore nelle udienze successive.
Cosa ne pensate?
Può ritenersi lecita e può essere accolta dal Giudice di Pace?
Saluti
Titos
Gioacchino Celotti dice
Non avendo l’opposta sollevato l’eccezione in comparsa, avrebbe potuto/dovuto il Giudice rilevare d’ufficio l’incompetenza, ma entro la prima udienza. Si tenga inoltre conto che la competenza per l’opposizione a Decreto Ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile, per cui, in caso di domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore, il G.d.P. è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale.