Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decidendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato la legittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione tra loro con le Poste Italiane s.p.a. nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile ratione temporis; dovendosi ritenere la normativa interna (in ispecie, quella di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, integrata dall’art. 1, commi 40 e 43, della legge n. 247 del 2007) conforme ai principi fissati dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva n. 1999/70/CE).
Con la Ordinanza n. 11374 del 31.05.2016, le SS.UU. hanno escluso un contrasto tra disciplina italiana e direttiva europea con riferimento alle norme applicabili al caso in esame, in considerazione del fatto che l’ordinamento italiano, in presenza di contratti in successione tra loro, impone, quale che sia l’intervallo temporale tra i contratti, la misura della durata massima e sanziona la violazione di tale misura con la trasformazione del rapporto; e inoltre, qualora la successione sia senza soluzione di continuità o sia particolarmente ravvicinata, il quadro sanzionatorio viene rafforzato.
Pronunciandosi su altro motivo di ricorso, le stesse SS.UU. hanno poi evidenziato che l’impresa concessionaria del servizio postale può assumere a termine un lavoratore per un periodo massimo di sei mesi o di quattro mesi a seconda che detto periodo sia compreso tra aprile e ottobre di ogni anno o nel periodo residuo dell’anno e, soprattutto, può farlo solo se con tale assunzione non superi il limite quantitativo costituito dal quindici per cento dell’organico aziendale. Se l’assunzione avviene nel rispetto di tali limiti, dunque, non è necessaria l’indicazione in contratto, ai sensi dell’art. 1 (D.Lgs. cit.), delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che la giustificano. La valutazione in ordine alla sussistenza della giustificazione è stata fatta ex ante dal legislatore.
Questo il principio di diritto affermato su tale specifica questione dalla Suprema Corte:
Le assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1 bis del decreto legislativo n. 368 del 2001, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del primo comma dell’art. 1 del medesimo decreto legislativo.
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