Il diritto all’equo indennizzo ex Lege Pinto spetta ai singoli condomini e non all’ente condominiale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile), con la sentenza 27 maggio – 23 ottobre 2009, n. 22558, confermativa della decisione della Corte di Appello che aveva negato un potere di rappresentanza in capo all’amministratore del condominio.
Premesso che il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni – ha chiarito la Suprema Corte – e che l’amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (giurisprudenza pacifica: ex multis Cassazione civile, sez. II, 26 aprile 2005, n. 8570), nella fattispecie insussistente, e che il difetto di legittimazione può essere eccepito anche per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione civile, sez. II, 13 marzo 2007, n. 5862), non vi è dubbio che il diritto all’equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all’ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l’eventuale patema d’animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento.
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