Una curiosità, sfogliando le statistiche di questo sito, la cui fondazione risale ormai ad oltre 15 anni fa: l’articolo più letto in assoluto è quello relativo a un quesito posto da un utente sulla rilevanza penale dello sputo (“La vicina di casa, dopo avermi aggredito verbalmente dicendomene di tutti i colori, si è avvicinata e mi ha sputato in faccia. Posso querelarla?“).
Al quesito si era data all’epoca risposta affermativa, anche con il conforto della giurisprudenza della Suprema Corte che aveva ritenuto che il gesto incidesse indubbiamente sul decoro, costituendo una manifestazione di disprezzo verso l’individuo nei cui confronti è diretto, integrando pertanto l’ipotesi di reato di cui all’art. 594 cod. pen.
Quella conclusione deve necessariamente essere rivista alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, giacché è noto che il delitto di ingiuria è stato oggetto di depenalizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; la medesima fattispecie è ora considerata illecito civile e per essa l’art. 4, comma 1, lett. a) d.lsg. cit. prevede una sanzione pecuniaria da euro cento a euro ottomila.
In definitiva, resta preclusa la possibilità di querelare l’autore dello sputo, ma la persona attinta ha ora facoltà di agire in sede civile per la condanna del primo al pagamento della sanzione pecuniaria, oltre che al risarcimento del danno.
Per completezza va aggiunto che se il fatto è commesso in presenza di più persone la sanzione pecuniaria civile è inasprita (da euro duecento a euro dodicimila), mentre se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori (art. 4, comma 2).
E ancora, non è sanzionabile chi ha commesso il fatto “nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso” (art. 4, comma 3).
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