In materia di rilascio di permesso di soggiorno a straniero extracomunitario, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, III Sezione, con sentenza del 31 ottobre 2017, n. 5040, ha così statuito:
E’ illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, opposto allo straniero extracomunitario in considerazione della mancanza di un reddito minimo idoneo al suo sostentamento sul territorio nazionale se, nonostante la sostanziale natura fittizia del rapporto di lavoro (nella specie, di collaborazione domestica), sussiste un rapporto di convivenza evidente e dichiarato, che avrebbe onerato la Questura a valutare, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b), dello stesso decreto; tale disposizione, infatti, seppure introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall’art. 3, comma secondo, Cost., anche «al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale».
Una simile interpretazione – ha aggiunto il Supremo Collegio amministrativo – non risponde solo ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna, anche dall’art. 1, comma 36, della l. n. 76 del 2016, sulle convivenze di fatto tra «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile», ma anche alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, anche in questa materia, si è premurata di chiarire che la nozione di «vita privata e familiare», contenuta nell’art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo includa, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale.
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