La Terza Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 7680 del 17/02/2017, Rel. Luca Ramacci) ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 8, comma 3, l. 4 aprile 1956, n. 212, nella nozione di affissione deve ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compresa l’utilizzazione di stampati autoadesivi di una lista elettorale, stante il carattere esemplificativo del riferimento al materiale oggetto di affissione contenuto nella norma.
L’art. 8 della legge 212/1956, che detta norme per la disciplina della propaganda elettorale, sanziona penalmente, al terzo comma, chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’articolo 1 fuori degli appositi spazi, nonché chiunque contravviene alle norme dell’ultimo comma dell’articolo 1, il quale vieta le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Secondo la Suprema Corte, il riferimento a “stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale” deve essere inteso come meramente esemplificativo e non anche tassativo, in quanto lo scopo evidente della norma è quello di disciplinare le modalità di effettuazione della campagna elettorale mediante affissioni, che devono essere effettuate negli spazi appositi.
Nessuna distinzione viene effettuata dal legislatore, poi, in ordine alle modalità, mezzi e materiali con i quali la collocazione del materiale di propaganda viene in concreto effettuata, sicché nel concetto di “affissione” deve pacificamente ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compresa l’utilizzazione di autoadesivi (quali quelli utilizzati nel caso venuto all’esame della Corte).
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