La Suprema Corte, III sezione civile, con la sentenza n. 10498 del 28 aprile 2017, pronunciandosi in tema di locazione immobiliare ad uso non abitativo, ha ritenuto che la mancata registrazione del contratto, prevista dall’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ne determini la nullità ex art. 1418 c.c. che, tuttavia, attesa la sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria, è sanata con effetti ex tunc dalla tardiva registrazione del contratto.
Info Gioacchino Celotti
Iscritto dal 2000 all'Albo degli Avvocati. Toga d'onore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Lawyer in the land of no Justice.
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