La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12220 del 13 marzo 2012 – depositata il 2 aprile 2012 (Sezione Prima Penale, Presidente P. Baldovagni, Relatore U. Zampetti), facendo applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha acquisito diretta efficacia nell’ordinamento nazionale a partire dal 25 dicembre 2010 per mancato adeguamento, ha ritenuto, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011, El Dridi, che non sia più previsto come reato il reingresso nel territorio dello Stato del soggetto già espulso e che abbia a verificarsi oltre il termine di cinque anni dall’avvenuta espulsione, perché la norma incriminatrice di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è in contrasto, nella parte in cui fissa in dieci anni la durata del divieto, con l’art. 11, par. 2, della citata direttiva, secondo cui la durata del divieto non può superare i cinque anni.
Info Gioacchino Celotti
Iscritto dal 2000 all'Albo degli Avvocati. Toga d'onore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Lawyer in the land of no Justice.
Commenti
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jonibodo dice
E fin qui tutto chiaro!! Il problema persiste qualora andassimo ad interpretare tutto il testo dell’art. 13 comma 13 T.U., d.lgs. n. 286 del 1998 ovvero la parte in qui l’ingresso in Italia dello straniero raggiunto da un decreto amministrativo di espulsione, una volta trascorso il tempo interdetto (adesso max. 5 anni), viene subordinato al rilascio di speciale autorizzazione del Min. degli Interni, […non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno…] e quindi va da se’ che decorso il tempo di 5 anni nulla sia automatico, ovvero sia occorre comunque ottenere tale autorizzazione speciale (peraltro dagli esiti incerti qualora fossimo nei casi di allontanamento per pericolosita’ sociale e di ordine pubblico) altrimenti non si capisce come si farebbe ad entrare nel territorio dello stato facendo leva solamente su qusta sentenza della cassazione benche’ molto importante nel suo genere.
jonibodo dice
Vi ringrazio per avermi risposto e rimango molto contento dell’ulteriore chiarimento che ho ricevuto, tuttavia quando mi riferivo all’automatismo per il quale una volta che e’ decorso il tempo di 5 anni dell’espulsione, il cittadino straniero (poniamo sia un cittadino dell’est europeo per il quale vige il regime della liberalizzazione dei visti e quindi non piu’ necessario il rilascio di un visto di rientro) possa rientrare automaticamente nel territorio dello stato italiano tenendo bene in conto che il suo nominativo e pero’ inseritto nel SIS (sistema informativo Schengen). La domanda che mi afflige e’ la seguente: per questa tipologia di stranieri espulsi, dopo tale sentenza della Cassazione occorre ancora, una volta decorsi i 5anni di espulsione, ottenere la speciale autorizzazione del Min. degli Interni oppure essi possono tranquillamente presentarsi al confine e’ farvi ingresso (ovviamente rimane impicito il fatto che essi debbano rispettare il tempo massimo di permanenza all’interno della zona Schengen, 90gg. ogni 6 mesi)?
Vi ringrazio ancora della disponibilita’ concessami e vi porgo i miei piu’ cordiali saluti.
Redazione dice
La pronuncia della Cassazione attiene al solo profilo penalistico della questione. Essa si è limitata ad escludere la rilevanza penale della condotta (reingresso dell’espulso oltre il quinquennio) alla luce della direttiva CE e del precedente della Corte di Giustizia e non va ad incidere, dunque, sulla procedura autorizzatoria comunque prevista dalla legge per il successivo rientro.
P.S.: auspichiamo che eventuali ulteriori risposte o chiarimenti siano resi disponibili in forma pubblica sul nostro blog, in modo da favorire un utile scambio di opinioni sul tema
jonibodo dice
Grazie mille, adesso ho ben chiaro il senso della pronuncia della Corte di Cassazione. Vi ringrazio molto perche’ il vostro sito e’ veramente utile per ulteriori chiarimenti.