La legge di riforma del processo civile ha elevato la competenza del giudice di pace per le cause relative a beni mobili e per quelle di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, aggiungendo una ulteriore materia riservata alla sua competenza esclusiva, quella relativa alle cause concernenti gli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Di seguito si trascrive il nuovo testo dell’art. 7 c.p.c.
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.
È competente, qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
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