In tema di ripetizione di somme indebitamente pagate (interessi ed altro), la prima sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla questione relativa alle modalità con le quali deve essere formulata, per essere ammissibile, l’eccezione di prescrizione da parte della banca.
A soluzione del contrasto, le Sezioni Unite, con la sentenza 13 giugno 2019, n. 15895, hanno affermato il seguente principio di diritto:
L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie.
Lascia un commento