Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a composizione di un contrasto, con la sentenza 11 aprile 2014, n. 8510 (Presidente L. A. Rovelli, Relatore A. Giusti) hanno enunciato il principio secondo cui la parte che, ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale.
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