In una causa di lavoro, poiché il termine per la costituzione andava a scadere di domenica, ho ritenuto di potermi costituire in cancelleria per la società resistente il giorno successivo, considerando la operatività della proroga ex art. 155, quarto comma, c.p.c.; il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione. Il Giudice deciderà sulla questione alla prossima udienza, avendo rinviato la causa appunto per meglio valutarla. Ritieni che l’eccezione sia fondata? (quesito di un collega)
Temo che l’eccezione sia fondata. La disposizione di cui all’art. 155, quarto comma, c.p.c. secondo il quale la scadenza del termine in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, non si applica ai termini che si computano “a ritroso” la cui scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo; tali termini hanno lo scopo di assegnare un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, e, pertanto, con la posticipazione della scadenza, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze di difesa della controparte destinataria dell’iniziativa processuale (nel caso sottoposto, il ricorrente). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità risulta costante (Cass. 19041/2003; Cass. 16343/2002; Cass. 7331/2002; Cass. 5187/1977; Cass. 986/1966).
bartuc dice
è curioso che dalla giurisprudenza della Cassazione – la quale si è limitata a dire che le proroga (che dal legislatore è soltanto prevista per spostare in avanti il termine originario: es dalla domenica al lunedì) si applica ai soli termini a decorrenza successiva (quelli cioè che seguono le leggi della fisica sul fluire del tempo…in avanti) e non invece a quelli a ritroso – si ricavi il diverso principio che la proroga del 155 c.p.c. sia prevista per “retrocedere” al giorno prima la scadenza del termine originario (e questa sarebbe una “proroga”?? cioè uno spostamento in avanti del terminie.
La Cassazione non ha mai detto che l’art. 155 c.p.c. determini nei termini a ritroso un anticipazione del termine (da domenica a sabato, oggi da sabato a venerdi) semplicemente perché non vi era bisogno di fare applicazione dell’art. 155 c.p.c.
Immaginando, infatti, che il legislatore non avesse introdotto l’art. 155 c.p.c. cosa sarebbe successo in presenza di una scadenza nel giorno di domenica?
Che la parte onerata della costituzione in giudizio, ad esempio, non avrebbe potuto depositare domenica, a causa della festività e della conseguente chiusura dell’ufficio; che non avrebbe potuto depositare lunedì, perché così facendo sarebbe stato tardivo (la costituzione sarebbe avvenuta il 19 giorno antecedente l’udienza). Il deposito di sabato era, dunque, una conseguenza necessitata e non l’effetto dell’applicazione dell’art. 155 c.p.c.
In conclusione, l’art. 155 c.p.c., limitandosi a disciplinare le “proroghe” si applica naturalmente ai soli termini a decorrenza successiva e non SI APPLICA AI TERMINI A RITROSO Né PER DILATARLI Né PER RESTRINGERLI.
ALLEGO RECENTE ORDINANZA DI UN GIUDICE DI MERITO SUL C.D. SABATO FESTIVO
Da Dialoghi del diritto, dell’avvocatura, della giurisdizione, Cedam, n. 3-4, 2008
Tribunale di Treviso, 5 agosto 2008 (data della decisione)
Con riferimento al rispetto dei termini che si computano a ritroso e che scadono
nella giornata di sabato, il coordinamento del quinto e del sesto comma dell’art. 155
del codice di procedura civile impone di considerare validamente ed efficacemente effettuato,
l’adempimento previsto, nella giornata di sabato.
(Omissis)
Con l’introduzione del comma quinto all’art. 155 c.p.c., il legislatore ha stabilito che qualora la
scadenza del termine ultimo per provvedere al compimento di «atti processuali svolti fuori dell’udienza quali un deposito in cancelleria o una notificazione) coincida con un sabato, quella medesima scadenza viene prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ed ha, quindi sostanzialmente equiparato, almeno per questo aspetto, il sabato a qualsiasi altro giorno festivo.
Occorre precisare però che, stando ad un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi
sull’art. 155, comma 4o, c.p.c. (ma che per identità di ratio e presupposti è integralmente applicabile anche alla norma in esame), detta proroga è destinata ad operare limitatamente ai termini processuali a decorrenza successiva e non già anche con riferimento a quelli da computarsi a ritroso, con la conseguenza che in quest’ultimo caso la scadenza coincide con un sabato non subirà alcun slittamento (v. Cass. n. 19041/2003).
Infatti nella giornata di sabato, «che ad ogni effetto è considerata lavorativa» (art. 155, comma
6o c.p.c.), le cancellerie sono tenute ad assicurare almeno la ricezione degli atti in scadenza e gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti svolgono regolarmente la propria attività, sicché non vi è alcuna ragione per anticipare il dies ad quem al primo giorno precedente non festivo (conclusione alla quale invece si è costretti a giungere quando la scadenza del termine da computarsi a ritroso coincida con un giorno festivo).
Ciò permesso, la costituzione in cancelleria della convenuta effettuata sabato 19 aprile 2008 (1a
udienza fissata il 30 aprile 2008) appare tempestiva e la medesima non è incorsa in alcuna delle decadenza previste per la costituzione tardiva.
sergio dice
ho un’udienza in Ctp il giorno 21 aprile prossimo, i dieci giorni liberi previsti per depositare memorie illustrative decorrevano a ritroso dal 20 aprile comprendendo i giorni dal 20 al giorno 11 compreso, quindi la scadenza per compiere attività (in questo caso spedizione della memoria o deposito) era alla domenica 10. Io ritengo di aver correttamente interpretato la giurisprudenza che considera il sabato quale giorno lavorativo per le attività svolte fuori udienza, ed ho spedito la memoria il giorno 9 sabato. Del resto in tal modo non si può ritenere “compressa ” la possibilità per la controparte (costituitasi tardivamente con oltre un mese di ritardo) di usufruire dei 10 giorni liberi per l’approntamento della propria difesa, che di fatto vi sono tutti, nè di comprimere le possibilità per il sottoscritto di usufruire il termine fino in fondo per attività difensiva essa stessa.
matteo cocuzza dice
Gentile Bartuc,
mi potresti cortesemente inviare il testo ufficiale dell’ordinanza del Tribunale di Treviso via fax allo 011.5176811 o via mail al seguente indirizzo: [email protected]?
Lunedì ho infatti una discussione e mi sarebbe molto utile questa pronunica.
Grazie
bartuc dice
Le cancellerie debbono tenere aperte anche nella giornata di sabato, per consentire agli avvocati di porre in essere gli atti anche in quella giornata.
L’art. 155 c.p.c. novellato facultizza e non obbliga le parti al compimento dell’atto nel giorno lavorativo successivo (o precedente, id est: venerdì, per i termini a ritroso).
In questi termini si esprime il TAR Lazio,Sez. II, 19 marzo 2009, n. 2833.
“Inoltre, il compimento dell’atto nel giorno lavorativo successivo al sabato è evidentemente una facoltà e non un obbligo.
E la norma stessa prevede che “Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”.
Tant’è che, in seguito alla novella, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la già citata deliberazione 2566/06 ribadiva la necessità di assicurare il mantenimento dell’apertura delle Commissioni nella giornata del sabato, per effetto dell’obbligo giuridico ex lege di assicurare agli interessati l’effettiva possibilità di compiere ogni attività giudiziaria secondo l’espressa disposizione legislativa”
guido dice
…buongiorno…in merito ai termini da considerarsi in avanti…ad esempio, i termini di cui alla memoria ex art. 183 VI co. c.p.c….allorquando il termine della mem n. 1 scada di sabato (e quindi viene prorogato al lunedì) il termine della mem n. 2 si computa a partire da sabato (scadenza originaria) o da lunedì (scadenza prorogata) ? Me lo sono sempre chiesto ma le volte che mi capita deposito prudenzialmente prima…ringrazio dell’informazione e saluto cordialmente guido
Redazione dice
Gentile Guido, un utile spunto qui. Aggiungiamo che, comunque, la prudenza non è mai troppa…
rosa dice
il giudice mi ha dato i termini ex art. 183 VI a partire dal 1-12-2012, il primo penso che si conta, quindi scadono il 30-12-2012 che essendo domenica la scadenza viene prorograta al lunedì che comunque allora penso che sia equiparato al sabato(pre-festivo) allora la mia scadenza 1 termine è il 2-01-2013?
Redazione dice
Gentile Rosa,
il Tuo termine scade il 31 dicembre, senza che operi alcuna proroga.
Patrizia dice
Gentili colleghi, ho avuto concessione dei termini 190 c.p.c. ( 60 + 20 ) all’udienza del 10/12/2013. Premettendo che sono solita anticiparmi sempre nel deposito, questa volta ho completamente dimenticato questa scadenza, quindi volevo delucidazioni sulla scadenza precisa del termine. I 60 giorni scadono domani 8/2/2014 ( sabato ), sono prorogabili a lunedì 10/2/14 in virtù dell’art. 155, 5° co. c.p.c.? Oppure devo depositare tutto domani mattina ( sabato) ? Ringrazio anticipatamente ed auguro uno splendido week-end. Patrizia
Redazione dice
Puoi depositare lunedì, essendo la scadenza prorogata ex art. 155, 5° comma, c.p.c.
Buon week-end.
G.C.
Patrizia dice
Ringrazio nuovamente per la disponibilità!