L’O.U.A., l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, ha invitato tutti gli avvocati italiani ad aderire dal 15 maggio al 16 giugno su tutto il territorio nazionale allo sciopero bianco, ossia a pretendere il rigoroso rispetto anche formale delle regole e degli adempimenti processuali. La decisione si colloca nell’ambito delle iniziative di protesta già assunte contro i recenti provvedimenti del Governo e per una riforma con legge della professione forense.
Le modalità di attuazione dello sciopero indicate dall’O.U.A.:
· non curare personalmente la verbalizzazione nelle cause civili ma richiedere al Giudice autorizzazione a dettare le proprie deduzioni in udienza (art. 84 co. 3 disp. att. c.p.c.), chiedendo che la verbalizzazione sia effettuata dal Cancelliere a ciò appositamente designato (art. 57 c.p.c.), o personalmente dal Giudice;
· non curare la stesura di atti o provvedimenti di competenza e/o a sottoscrizione del Magistrato o del Cancelliere, in particolare evitando di redigerne e/o di predisporne il testo;
· chiedere il puntuale e rigoroso rispetto delle norme di procedura che disciplinano la trattazione delle udienze, pretendendo in particolare che l’udienza di fronte al Giudice Istruttore si svolga in forma non pubblica (art. 84 disp. att. c.p.c.) e con le modalità previste, e quindi con chiamata singola e solo alla presenza delle parti e dei loro difensori;
· chiedere (anche tramite il competente Consiglio dell’Ordine) in ossequio all’art. 83 disp. att. c.p.c., che i Giudici fissino preventivamente all’inizio dell’udienza l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e negli altri casi di legge;
· non fornire strumenti, materiale cartaceo o di cancelleria di sorta agli Uffici Giudiziari, neppure se richiesto, né al momento dell’iscrizione a ruolo della causa né durante lo svolgimento della stessa;
· non sostituirsi ai commessi e/o al personale di cancelleria per lo svolgimento di alcuna attività e in particolare non curare personalmente né tramite propri incaricati il prelievo dei fascicoli dalle Cancellerie e l’effettuazione delle fotocopie, pretendendo invece che queste gli vengano rilasciate dalla Cancelleria nei termini previsti, e comunque in tempi idonei a non costituire ostacolo allo svolgimento del mandato difensivo, dietro pagamento dei relativi diritti (art. 58 c.p.c.), segnalando eventuali inadempimenti occorsi al Consiglio dell’Ordine e, ove occorra, alla Procura;
· non prendere visione di provvedimenti adottati dal Giudice, pretendendo che gli stessi gli vengano comunicati come per legge a mezzo Ufficiale Giudiziario o forma equivalente;
· pretendere dagli Ufficiali Giudiziari il rilascio di idonea ricevuta all’atto della richiesta e del pagamento di notifiche, pignoramenti, ecc.
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