La Corte di Cassazione, 6^ Sezione penale, con la sentenza n. 2618 depositata il 21 Gennaio 2016, ha affermato il principio secondo cui, ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, va accertata l’offensività della condotta in concreto, che sussiste quando la pianta ha un’effettiva ed attuale capacità drogante.
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Cagliari aveva ritenuto irrilevante che le piantine non fossero giunte a maturazione e che avessero un principio attivo bassissimo, sottolineando la natura di reato di pericolo presunto a consumazione anticipata del delitto in questione, che in quanto tale può ricomprendere anche le fasi antecedenti di semina e di messa a dimora delle piante, così come ritenuto dalle stesse Sezioni Unite.
La Corte Suprema ha osservato che la lettura che la corte territoriale ha fatto delle disposizioni di legge e della stessa giurisprudenza di legittimità conduce ad un’applicazione eccessivamente anticipata della tutela penale, operando di fatto una totale svalutazione dell’elemento costituito dalla necessaria offensività in concreto della condotta, cioè dalla capacità della stessa di ledere effettivamente i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.
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