Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8825 del 27.10.2016, depositata il 22.02.2017, hanno affermato il principio secondo cui anche l’appello – al pari del ricorso per cassazione – è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
La questione di diritto per la quale il ricorso era stato rimesso alle sezioni unite, in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, era la seguente:
Se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento più restrittivo, ritenendolo più coerente con il dato normativo, “perché assimila sostanzialmente l’appello e il ricorso per cassazione, ricostruendo correttamente l’ambito e la portata degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., dai quali emerge che, tra i requisiti di ammissibilità dell’appello, rientrano anche l’enunciazione e l’argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata”.
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