In materia di repressione degli illeciti edilizi, deve considerarsi ormai consolidato il principio secondo cui l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, ma deve intendersi fatta salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale la giurisprudenza ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (tra le più recenti, cfr. T.A.R. Napoli sez. II 22/11/2013, n. 5317, Consiglio di Stato sez. V, 15/07/2013 n. 3847). [Leggi di più…]
Demolizioni in aree vincolate, sospensione fino al 31 dicembre
Il disegno di legge di conversione in legge del D.L. 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria in Campania, è stato approvato dal Senato con modificazioni nella seduta del 26 maggio 2010.
Queste le modifiche apportate in sede di conversione:
All’articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «di tutela paesaggistica,» sono inserite le seguenti: «da attuare in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ultimo caso, si procede alla demolizione dopo il 31 dicembre 2010, ove la violazione del vincolo risulti dal piano paesaggistico di cui all’articolo 143 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, adottato entro il predetto termine, ovvero in caso di mancata adozione del medesimo piano entro il medesimo termine».
La modifica estende, di fatto, la portata applicativa della norma anche agli abusi realizzati (entro il 31 marzo 2003) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico (tra le quali, i territori dei sei comuni dell’isola d’Ischia), sia pure limitando il periodo di operatività del meccanismo di sospensione ex lege (in presenza degli ulteriori presupposti) al 31 dicembre 2010.
Il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera il 27 maggio ed assegnato alla VIII Commissione Ambiente.
Decreto blocca demolizioni, prime pronunce del Giudice dell’Esecuzione
Sono giunti i primi attesissimi responsi del Giudice presso il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia sulla questione della applicabilità del Decreto Legge c.d. blocca demolizioni (D.L. n. 62 del 28 aprile 2010, pubb. G.U. n. 99 del 29 aprile 2010) agli immobili abusivi realizzati sull’isola d’Ischia.
Decreto blocca demolizioni: si applica ad Ischia?
Non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il testo del Decreto Legge c.d. blocca demolizioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 aprile 2010 aveva già suscitato un ampio ed acceso dibattito nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori. Complice una stesura a dir poco infelice, frutto di una soluzione di compromesso in extremis, il Decreto ha sollevato dubbi interpretativi e perplessità in ordine ai limiti stessi alla sua concreta applicabilità.
Abusi in zona vincolata e condono edilizio
La Suprema Corte si pronuncia nuovamente sulla questione della condonabilità delle opere realizzate in zona vincolata e, con la sentenza n. 24647 del 24 marzo – 15 giugno 2009 (Sezione Terza Penale, Presidente Pierluigi Onorato e Relatore Amedeo Franco), in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per aver eseguito un intervento edilizio in area paesaggisticamente vincolata, afferma – anche tenuto conto dei recenti interventi della Corte Costituzionale (sent. n. 54 del 2009; ord. n. 150 del 2009) – che la condonabilità è esclusa non soltanto se si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta, ma anche nel caso in cui l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa.
In materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 25, 26 e 27, convertito con la L. 24 novembre 2003 n. 326, solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispodenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1; restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali), e previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Sicché sono escluse dal condono tutte le nuove costruzioni realizzate, in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona assoggettata ad uno dei predetti vincoli (ex plurimis, Sez. III, 10.5.2005, n. 33297, Palazzi, m. 232186; Sez. III, 11.6.2008, n. 37273,Carillo; Sez. III, 26.10.2007, n. 45242, Tirelli).
Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 54 del 2009), i vincoli preclusivi della sanatoria non devono necessariamente comportare l’inedificabilità assoluta.
Con la stessa pronuncia, la Corte di Cassazione ribadisce inoltre l’orientamento secondo cui il condono ambientale introdotto dall’art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue esclusivamente il reato di cui all’art. 181 D.lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio attesa la mancanza di norme di coordinamento, diversamente da quanto disciplinato con la L. n. 326 del 2003 (cosiddetto condono edilizio), che espressamente prevedeva che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse anche il reato per la violazione del vincolo (Sez. III, 7.12.2007, verrillo, m. 234327; Sez. III, 5.4.2006, Turco, m. 234327).
Demolizione tardiva, richiesta una congrua motivazione
A distanza di oltre 15 anni dal sopralluogo dei tecnici comunali, mi è stata notificata dal Comune un’ordinanza di demolizione di un piccolo manufatto che avevo costruito per ampliare la mia abitazione. Mi chiedo se non vi siano dei tempi da rispettare e se il Comune possa ricordarsi di abusi (ammesso che il mio possa essere definito tale) commessi così a distanza di tempo. Non vanno in prescrizione? (M.C. via e-mail)
No, non vanno in “prescrizione”. Per giurisprudenza consolidata, però, l’adozione di un provvedimento repressivo in materia edilizia, che giunga a distanza di tempo ragguardevole dalla commissione del presunto abuso, richiede una puntuale motivazione sull’interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l’esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2008, n. 883). Il primcipio è stato affermato di recente anche dal T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV – 05/05/2009, n. 2357.
E’ bene aggiungere che, in ogni caso, per ottenere l’annullamento dell’atto illegittimo, sarà necessario ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalla legge.
Abuso edilizio, quale prescrizione?
Nel dicembre del 2007 hanno messo i sigilli ad un manufatto di mia proprietà che stavo ristrutturando. L’immobile si trova in una zona vincolata (isola d’Ischia) e mi è stato detto che avrei dovuto richiedere l’autorizzazione paesaggistica prima di eseguire l’intervento. Vorrei cortesemente sapere in quanto tempo il reato va in prescrizione. E.M. (e-mail) [Leggi di più…]