La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23713 del 23 dicembre 2012 (Prima Sezione civile, Pres. C. Carnevale, Rel. M. Dogliotti) si pronuncia sulla validità dell’impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di “fallimento” del matrimonio, qualificandolo non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c.